Art 2. Dichiarazioni all'I.N.P.S. 1. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta gia' tenuti alla compilazione del modello 01/M secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 314 del 1997. Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, la certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui al precedente art. 1, puo' essere presentata dall'interessato all'I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonche' degli altri adempimenti istituzionali.