Art 2.
                      Dichiarazioni all'I.N.P.S.
  1. La certificazione dei redditi  di lavoro dipendente e assimilati
deve  essere  rilasciata,  limitatamente  ai  dati  previdenziali  ed
assistenziali, anche  dai datori di  lavoro non sostituti  di imposta
gia' tenuti alla  compilazione del modello 01/M  secondo la normativa
previgente al decreto legislativo n. 314 del 1997.
  Per i  periodi per  i quali non  risultano acquisiti  negli archivi
dell'I.N.P.S. i  flussi informativi delle dichiarazioni  unificate di
cui al  decreto legislativo  n. 241 del  1997, la  certificazione dei
redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui al precedente art.
1, puo' essere presentata dall'interessato all'I.N.P.S. ai fini della
determinazione del  diritto e della misura  delle prestazioni nonche'
degli altri adempimenti istituzionali.