Art. 3. Dichiarazioni all'I.N.P.D.A.I. 1. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere rilasciata limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali, anche dai datori di lavoro non sostituti d'imposta. 2. Per i periodi per i quali non risultano acquisiti all'I.N.P.D.A.I. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, la certificazione suddetta puo' essere presentata dall'interessato ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonche' degli altri adempimenti istituzionali.