Art. 3.
                    Dichiarazioni all'I.N.P.D.A.I.
  1. La certificazione dei redditi  di lavoro dipendente e assimilati
deve  essere   rilasciata  limitatamente  ai  dati   previdenziali  e
assistenziali, anche dai datori di lavoro non sostituti d'imposta.
  2.   Per  i   periodi   per  i   quali   non  risultano   acquisiti
all'I.N.P.D.A.I. i  flussi informativi delle  dichiarazioni unificate
di  cui al  decreto legislativo  n. 241  del 1997,  la certificazione
suddetta  puo'  essere  presentata  dall'interessato  ai  fini  della
determinazione del diritto e  della misura delle prestazioni, nonche'
degli altri adempimenti istituzionali.