Art. 4.
                      Certificazione integrativa
  1.  Qualora  il  sostituto   d'imposta  abbia  gia'  consegnato  al
sostituto la certificazione unica dei  redditi di lavoro dipendente e
assimilati, a  seguito di  richiesta conseguente alla  cessazione del
rapporto di lavoro,  i dati indicati nel CUD 2000  e non presenti nel
CUD gia' consegnato, possono essere  contenuti anche in una ulteriore
certificazione,  non  comprensiva  dei   dati  gia'  certificati,  da
consegnare entro il 28 febbraio 2000.