Art. 4. Certificazione integrativa 1. Qualora il sostituto d'imposta abbia gia' consegnato al sostituto la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati indicati nel CUD 2000 e non presenti nel CUD gia' consegnato, possono essere contenuti anche in una ulteriore certificazione, non comprensiva dei dati gia' certificati, da consegnare entro il 28 febbraio 2000.