Art. 5.
       Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
  1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli
articoli 6  e 7 del decreto  legislativo 21 novembre 1997,  n. 461, i
notai,  gli  intermediari  professionali,  le  societa'  e  gli  enti
emittenti,   che  comunque   intervengono,  anche   in  qualita'   di
controparti,  nelle cessioni  e  nelle altre  operazioni che  possono
generare redditi  diversi di natura  finanziaria di cui  all'art. 81,
comma  1, lettere  da c)  a  cquinquies), del  Tuir, rilasciano  alle
parti, entro il 28  febbraio dell'anno successivo, una certificazione
contenente i dati identificativi  del contribuente e delle operazioni
effettuate.   In   particolare,   la   certificazione   deve   recare
l'indicazione   delle   generalita'   e  del   codice   fiscale   del
contribuente,  la natura,  l'oggetto  e la  data dell'operazione,  la
quantita'  delle   attivita'  finanziarie   oggetto  dell'operazione,
nonche' gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
  2.  Per  il  1999,  l'obbligo  indicato  al  comma  precedente,  si
considera assolto da parte delle banche che hanno rilasciato anche al
momento della  effettuazione delle  singole operazioni,  altra idonea
documentazione purche'  contenente tutti  i dati previsti  dal citato
comma 1 ad eccezione del codice fiscale.