Art. 5. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le societa' e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a cquinquies), del Tuir, rilasciano alle parti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In particolare, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalita' e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantita' delle attivita' finanziarie oggetto dell'operazione, nonche' gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi. 2. Per il 1999, l'obbligo indicato al comma precedente, si considera assolto da parte delle banche che hanno rilasciato anche al momento della effettuazione delle singole operazioni, altra idonea documentazione purche' contenente tutti i dati previsti dal citato comma 1 ad eccezione del codice fiscale.