Art. 2.
                     Attivita' dell'Osservatorio
  1. L'Osservatorio  svolge le attivita' previste  dall'art. 1, comma
8, del decreto del Presidente della  Repubblica n. 309 del 1990, come
modificato dall'art.  1, comma  1, lettere  c) e  d), della  legge 18
febbraio 1999, n. 45.
  2. In particolare, l'Osservatorio:
  a) cura la raccolta, la  elaborazione e l'interpretazione di dati e
informazioni   statisticoepidemiologici  e   di  documentazione   sul
consumo, l'abuso, lo spaccio e il traffico di stupefacenti e sostanze
psicotrope;
    b) costituisce supporto tecnicoscientifico per:
  1)  la  elaborazione  delle  politiche  di  contrasto  al  consumo,
all'abuso,  allo spaccio  e al  traffico di  stupefacenti e  sostanze
psicotrope;
  2)   il   soddisfacimento   delle   esigenze   informative   e   di
documentazione delle amministrazioni pubbliche centrali, territoriali
e  locali e  delle organizzazioni  del privato  sociale operanti  nel
campo della prevenzione,  dei trattamenti e del  recupero degli stati
di uso e abuso di droghe;
  c) cura i  rapporti con le istituzioni europee  ed extraeuropee che
operano  nel  settore, al  fine  di  un sistematico  interscambio  di
informazioni e documentazione.
  3.  Per particolari  esigenze  che non  possono essere  soddisfatte
direttamente,   l'Osservatorio   puo'   stipulare   convenzioni   con
qualificati organismi pubblici o privati.
  4. La  raccolta e la  diffusione dei  dati e delle  informazioni da
parte dell'Osservatorio sono disciplinati dall'art.  1, commi 9, 10 e
11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.