IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 8  della legge  23  dicembre 1998,  n. 448,  recante:
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Visto  l'art.  1  del  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 15 gennaio  1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 11
del 15  gennaio 1999, con  il quale  sono state stabilite  per l'anno
1999 le  misure delle aliquote  delle accise sugli oli  minerali, sul
carbone,  sul coke  di  petrolio  e sul  bitume  di origine  naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua denominato "Orimulsion";
  Visto l'art.  1 del decreto-legge 29  ottobre 1999, n. 383,  con il
quale sono state introdotte variazioni delle misure delle aliquote di
accisa su taluni oli minerali;
  Visto  l'art.  2,  comma  5, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le  imposte sulla produzione e  sui consumi e
relative  sanzioni penali  e  amministrative,  approvato con  decreto
legislativo  26 ottobre  1995, n.  504, con  il quale  e' stata  data
facolta'  al   Ministro  delle  finanze  di   stabilire  con  proprio
provvedimento che le variazioni di  aliquote siano applicate anche ai
prodotti gia' immessi in consumo;
  Ritenuta    l'opportunita'   di    applicare,    nella   fase    di
commercializzazione, il nuovo trattamento fiscale previsto dal citato
decreto-legge agli  oli minerali, posseduti in  quantita' superiore a
determinati limiti, gia' immessi in consumo;
  Tenuto  conto  che  in   precedenti  provvedimenti  legislativi  di
carattere  finanziario i  predetti limiti  delle giacenze  sono stati
fissati in chilogrammi  3.000 per i depositi commerciali  ed in litri
4.000 per le stazioni di servizio e per gli impianti di distribuzione
stradale di carburanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le variazioni  di accisa  previste  dall'art. 1,  comma 1,  del
decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, per la benzina, per la benzina
senza piombo,  per il gasolio e  per i gas di  petrolio liquefatti si
applicano anche  ai prodotti gia' immessi  in consumo e che  alle ore
zero  del 1  novembre 1999  sono posseduti  in quantita'  superiore a
3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed
in  quantita' superiore  a 4.000  litri dagli  esercenti stazioni  di
servizio  ed impianti  di  distribuzione stradale  di carburanti;  la
diminuzione delle aliquote si applica anche alla quantita' di benzine
e di gasolio giacenti alla stessa data in quantita' superiori a 3.000
chilogrammi presso i depositi per  la vendita all'ingrosso e presso i
depositi  per la  diretta somministrazione  al dettaglio  di prodotti
agevolati per uso agricolo.
  2. Gli esercenti di cui al comma 1, al fine di ottenere il rimborso
relativo alle  variazioni di  accisa ivi indicate,  devono presentare
agli  uffici  tecnici di  finanza  competenti  per territorio,  entro
trenta  giorni dal  1  novembre 1999,  apposita  istanza in  triplice
esemplare contenente anche la  dichiarazione delle giacenze possedute
alla predetta data.
  3. Il  rimborso dell'accisa e' concesso  mediante accredito secondo
la procedura di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze
12 dicembre 1996, n. 689.