Art. 4.
  Chiunque, vende,  pone in  vendita o  comunque distribuisce  per il
consumo   vini   con   la  denominazione   di   origine   controllata
"Montescudaio"  e'  tenuto a  norma  di  legge, all'osservanza  delle
condizioni  e dei  requisiti stabiliti  nell'annesso disciplinare  di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 ottobre 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo