Art. 4. Chiunque, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Montescudaio" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 1999 Il direttore generale: Di Salvo