Art. 4.
            Distacco di ricercatori, tecnologi e tecnici
         dagli enti pubblici di ricerca e dalle Universita'
  1. Per  l'esercizio 1999, al  fine di conseguire  l'agevolazione di
cui all'articolo  1, comma  1, lettera b),  del presente  decreto, il
soggetto beneficiario di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c) , d)
,  e),  previo  assenso  del   personale  da  assegnare  in  distacco
temporaneo, invia apposita domanda al rappresentante legale dell'ente
o  dell'ateneo,  dal quale  il  predetto  personale dipende,  con  le
seguenti indicazioni:
  a) dati  identificativi del soggetto  richiedente e suo  settore di
attivita';
  b) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
  c) durata del distacco;
  d) descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare
al personale in  distacco e delle modalita' di  inserimento presso il
richiedente;
  e) dati identificativi del personale  per il quale e' stato chiesto
il distacco;
  f)  sede  di  svolgimento  dell'attivita' di  ricerca  e  nome  del
responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto.
  2.  La  domanda  e'  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  del
soggetto beneficiario.  Ad essa  e' allegata una  dichiarazione della
persona richiesta, che comunica l'assenso al distacco e alle funzioni
da svolgere.
  3. L'ente  o l'ateneo,  entro trenta  giorni dal  ricevimento della
domanda  di  cui  al  comma   1,  comunica  ai  soggetti  beneficiari
l'accoglimento   della  medesima,   la   reiezione  motivata   ovvero
l'accoglimento per una durata diversa da quella richiesta. A distacco
avvenuto  l'ente  o  l'ateneo   ne  da'  comunicazione  al  Ministero
dell'universita' e  della ricerca  scientifica e tecnologica  ed alle
organizzazioni  sindacali  di   categoria  firmatarie  del  contratto
collettivo dei comparto.
  4. Al termine  di ogni anno di attivita' e  comunque al termine del
periodo di distacco il personale di cui al comma 1 trasmette all'ente
o all'ateneo  una relazione sull'attivita' svolta,  controfirmata dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario.
  5.  Fermo restando  quanto previsto  dall'art. 14,  comma 3,  della
legge 24 giugno 1997, n. 196,  al personale in distacco temporaneo e'
assicurata   la  progressione   retributiva  prevista   dal  relativo
contratto collettivo  nazionale di  lavoro, il reintegro,  al termine
del  periodo di  distacco, nella  sede di  servizio e  nelle funzioni
svolte alla data  di assegnazione. Il predetto  personale, durante il
periodo di distacco, puo' chiedere  in ogni momento la cessazione del
distacco  medesimo  e il  reintegro  di  cui  al presente  comma;  la
cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi.