Art. 5. Integrazioni dei contributi ordinari per assunzioni a termine di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione postlaurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca. 1. Per l'esercizio 1999, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto, per l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno a termine di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione postlaurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca, sono concesse integrazioni ai contributi ordinari degli enti di ricerca, che procedono alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al presente decreto, nella misura di lire 50 milioni per ogni unita' di personale assunto ai sensi del presente comma e per ogni anno di durata del contratto. 2. L'integrazione di cui al comma 1 e' concessa dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base delle comunicazioni degli enti in ordine alle assegnazioni in distacco temporaneo e ad apposita indicazione del personale da assumere ai sensi del comma 1. La concessione e' disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste che avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base della data di ricevimento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). L'erogazione dell'integrazione e' vincolata alla presentazione da parte dell'ente di copia dei contratti di assunzione a termine. 3. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), prima del 31 dicembre 1999 il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica pubblica apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. 4. Gli enti comunicano al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica eventuali modificazioni e cessazioni dei contratti di assunzione di cui al comma 1, al fine di eventuali conferme, rimodulazioni o revoche delle integrazioni concesse ai sensi del presente articolo.