Art. 5.
  Integrazioni dei  contributi ordinari  per assunzioni a  termine di
dottori di ricerca, di possessori  di titolo di formazione postlaurea
conseguito anche  all'estero, di laureati con  esperienza nel settore
della ricerca.
  1.  Per l'esercizio  1999,  a valere  sulle  disponibilita' di  cui
all'art.  1,  comma   2,  lettera  b),  del   presente  decreto,  per
l'assunzione  con contratti  di lavoro  subordinato a  tempo pieno  a
termine di durata non superiore  a quattro anni, rinnovabili una sola
volta, di dottori  di ricerca, di possessori di  titolo di formazione
postlaurea conseguito  anche all'estero,  di laureati  con esperienza
nel settore  della ricerca, sono concesse  integrazioni ai contributi
ordinari degli  enti di ricerca,  che procedono alle  assegnazioni in
distacco temporaneo di cui al  presente decreto, nella misura di lire
50 milioni per ogni unita' di personale assunto ai sensi del presente
comma e per ogni anno di durata del contratto.
  2.  L'integrazione di  cui al  comma  1 e'  concessa dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base
delle  comunicazioni  degli  enti  in  ordine  alle  assegnazioni  in
distacco  temporaneo  e  ad  apposita indicazione  del  personale  da
assumere ai  sensi del  comma 1. La  concessione e'  disposta secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle richieste che avviene con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base della data
di  ricevimento  da  parte  del Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e tecnologica, fino a  concorrenza delle risorse
disponibili  di cui  all'art. 1,  comma 1,  lettera b).  L'erogazione
dell'integrazione e' vincolata alla  presentazione da parte dell'ente
di copia dei contratti di assunzione a termine.
  3. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art.
1,  comma 1,  lettera b),  prima del  31 dicembre  1999 il  Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica pubblica
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
  4.  Gli  enti  comunicano  al Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca   scientifica  e   tecnologica   eventuali  modificazioni   e
cessazioni dei contratti di assunzione di  cui al comma 1, al fine di
eventuali  conferme,  rimodulazioni   o  revoche  delle  integrazioni
concesse ai sensi del presente articolo.