Art. 7.
             Termine per la presentazione delle domande
  1. Per l'esercizio 1999 le domande di cui all'art. 3, comma 5, e le
richieste degli enti  di ricerca di cui all'art. 5,  comma 2, possono
esssere  inoltrate  al  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica  a partire dalla data  di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale. Il presente decreto sara'
trasmesso  alla Corte  dei conti  per  la registrazione  ed entra  in
vigore  dalla data  di pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1999
                                                Il Ministro: Zecchino
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999
Registro  n.  1  Universita'  e ricerca  scientifica  e  tecnologica,
  foglio n. 200