Art. 7. Termine per la presentazione delle domande 1. Per l'esercizio 1999 le domande di cui all'art. 3, comma 5, e le richieste degli enti di ricerca di cui all'art. 5, comma 2, possono esssere inoltrate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1999 Il Ministro: Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 200