IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                  e
                             IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227,
con il  quale e' stato  istituito presso il Mediocredito  centrale un
apposito fondo rotativo  per le operazioni di cui  all'art. 26, primo
comma 7 della legge 24 maggio 1977, n. 227;
  Vista la legge  26 febbraio 1987, n. 49,  recante "Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";
  Considerato  che  in  attuazione  del comma  3  dell'art.  6  della
suddetta legge  n. 49/1987, le  disponibilita' finanziarie di  cui al
citato  art.  26  della  legge n.  227/1977,  confluiscono  al  fondo
rotativo costituito presso il Mediocredito centrale;
  Visto che l'art. 6, comma 1, della legge n. 49/1987, stabilisce che
il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri,
autorizza il  Mediocredito centrale  a concedere, anche  in consorzio
con enti e banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di
Paesi in via  di sviluppo, crediti finanziari agevolati  a valere sul
fondo rotativo sopra richiamato;
  Visto l'art.  2, comma 36,  della legge  23 dicembre 1996,  n. 662,
recante:  "Misure   di  razionalizzazione  della   finanza  pubblica"
(collegato alla legge finanziaria 1997), come modificato dall'art. 54
della  legge  27   dicembre  1997,  n.  449   (collegato  alla  legge
finanziaria 1998), con  il quale prevede che il  Ministro del tesoro,
del bilancio  e della programmazione economica,  con decreto adottato
di  concerto col  Ministro degli  affari  esteri ed  il Ministro  del
commercio con l'estero, puo' autorizzare e disciplinare, a fronte dei
crediti concessi a valere sul  predetto fondo rotativo, operazioni di
conversione  in attivita'  di protezione  ambientale, sviluppo  socio
economico e commerciali dei debiti dei Paesi in via di sviluppo per i
quali sia intervenuto un accordo in tal senso tra i Paesi creditori;
  Considerato che la possibilita' di convertire i crediti vantati nei
confronti dei Paesi  debitori a seguito della  concessione di crediti
d'aiuto e' contemplata nell'ambito  delle intese multilaterali, quali
strumento  aggiuntivo   per  alleviare  l'onere  del   debito  estero
promuovendo nel contempo iniziative a beneficio del Paese debitore;
  Considerato che  il gia' citato  art. 2,  comma 36, della  legge n.
662/1996,  come  modificato dall'art.  54  della  legge n.  449/1997,
prevede che i suddetti crediti possono essere convertiti anche per un
valore inferiore a quello nominale;
  Atteso che ai sensi di quanto  stabilito nello stesso art. 2, comma
36, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 54 della legge
n. 449/1997  le disponibilita'  finanziarie derivanti  dalle suddette
operazioni  di conversione,  qualora  non  utilizzate per  realizzare
attivita'  di  protezione  ambientale,  sviluppo  socio  economico  e
commerciali  nei  Paesi  debitori,  confluiscono  al  conto  corrente
intestato al  fondo rotativo ex  art. 6  legge n. 49/1987,  in essere
presso la Tesoreria  centrale dello Stato e  possono esser utilizzate
per le finalita'  indicate nello stesso articolo, comma  36, legge n.
662/1996, nonche' per le attivita' previste dalla legge n. 227/1977 e
per  le esigenze  finanziarie del  fondo rotativo  di cui  all'art. 6
della legge n. 49/1987;
  Ravvisata l'esigenza  di provvedere  all'emanazione del  decreto di
autorizzazione  come pure  alla  definizione  della disciplina  delle
operazioni di conversione previste nel citato art. 2, comma 36, della
legge  n.  662/1996, come  modificato  dall'art.  54 della  legge  n.
449/1997;
  Vista  la legge  14 gennaio  1994, n.  20, recante  disposizioni in
materia  di giurisdizione  e controllo  della Corte  dei conti  ed in
particolare   l'art.  3,   relativo   al   controllo  preventivo   di
legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  - Dipartimento  del tesoro,  di concerto  con il  Ministro
degli affari  esteri -  Direzione generale  per la  cooperazione allo
sviluppo e  con il  Ministro del commercio  con l'estero  - Direzione
generale  promozione  degli  scambi ed  internazionalizzazione  delle
imprese - e' autorizzato ad effettuare,  a fronte di crediti di aiuto
concessi  sul fondo  rotativo  previsto dall'art.  6  della legge  n.
49/1987, operazioni di  conversione dei debiti dei Paesi  per i quali
sia intervenuta  una intesa  multilaterale in tal  senso fra  i Paesi
creditori partecipanti al Club di  Parigi, in attivita' di protezione
ambientale  e  sviluppo  socioeconomico,  prevalentemente  rientranti
nelle finalita' previste dalla  vigente normativa sull'aiuto pubblico
allo  sviluppo  ed  in  conformita' alle  disposizioni  nel  presente
decreto.  Tali iniziative  possono  essere  attuate anche  attraverso
finanziamenti,  cofinanziamenti e  contributi  a fondi  espressamente
destinati alla realizzazione delle suddette attivita'.
  A  tal fine  e' acquisito  per le  vie diplomatiche,  l'assenso del
governo  del Paese  debitore.  Le operazioni  di conversione  possono
essere  effettuate  tramite  una  controparte bancaria  o  in  ambito
intergovernativo.