IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, con il quale e' stato istituito presso il Mediocredito centrale un apposito fondo rotativo per le operazioni di cui all'art. 26, primo comma 7 della legge 24 maggio 1977, n. 227; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"; Considerato che in attuazione del comma 3 dell'art. 6 della suddetta legge n. 49/1987, le disponibilita' finanziarie di cui al citato art. 26 della legge n. 227/1977, confluiscono al fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale; Visto che l'art. 6, comma 1, della legge n. 49/1987, stabilisce che il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti e banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul fondo rotativo sopra richiamato; Visto l'art. 2, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (collegato alla legge finanziaria 1997), come modificato dall'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla legge finanziaria 1998), con il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto adottato di concerto col Ministro degli affari esteri ed il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti concessi a valere sul predetto fondo rotativo, operazioni di conversione in attivita' di protezione ambientale, sviluppo socio economico e commerciali dei debiti dei Paesi in via di sviluppo per i quali sia intervenuto un accordo in tal senso tra i Paesi creditori; Considerato che la possibilita' di convertire i crediti vantati nei confronti dei Paesi debitori a seguito della concessione di crediti d'aiuto e' contemplata nell'ambito delle intese multilaterali, quali strumento aggiuntivo per alleviare l'onere del debito estero promuovendo nel contempo iniziative a beneficio del Paese debitore; Considerato che il gia' citato art. 2, comma 36, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 54 della legge n. 449/1997, prevede che i suddetti crediti possono essere convertiti anche per un valore inferiore a quello nominale; Atteso che ai sensi di quanto stabilito nello stesso art. 2, comma 36, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 54 della legge n. 449/1997 le disponibilita' finanziarie derivanti dalle suddette operazioni di conversione, qualora non utilizzate per realizzare attivita' di protezione ambientale, sviluppo socio economico e commerciali nei Paesi debitori, confluiscono al conto corrente intestato al fondo rotativo ex art. 6 legge n. 49/1987, in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato e possono esser utilizzate per le finalita' indicate nello stesso articolo, comma 36, legge n. 662/1996, nonche' per le attivita' previste dalla legge n. 227/1977 e per le esigenze finanziarie del fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987; Ravvisata l'esigenza di provvedere all'emanazione del decreto di autorizzazione come pure alla definizione della disciplina delle operazioni di conversione previste nel citato art. 2, comma 36, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 54 della legge n. 449/1997; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge; Decreta: Art. 1. Disposizioni generali Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e con il Ministro del commercio con l'estero - Direzione generale promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese - e' autorizzato ad effettuare, a fronte di crediti di aiuto concessi sul fondo rotativo previsto dall'art. 6 della legge n. 49/1987, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta una intesa multilaterale in tal senso fra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi, in attivita' di protezione ambientale e sviluppo socioeconomico, prevalentemente rientranti nelle finalita' previste dalla vigente normativa sull'aiuto pubblico allo sviluppo ed in conformita' alle disposizioni nel presente decreto. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attivita'. A tal fine e' acquisito per le vie diplomatiche, l'assenso del governo del Paese debitore. Le operazioni di conversione possono essere effettuate tramite una controparte bancaria o in ambito intergovernativo.