Art. 2. Controparti Qualora si faccia ricorso all'intesa intergovernativa, le modalita' delle operazioni di conversione saranno contenute in specifici accordi bilaterali, intervenuti con i singoli Paesi debitori. Qualora si faccia ricorso all'intermediazione bancaria, previa intesa intergovernativa, le controparti con le quali possono essere effettuate le operazioni di conversione di cui al precedente art. 1, devono essere individuate esclusivamente nell'ambito delle controparti bancarie piu' attive sul mercato, fra quelle di elevata affidabilita' internazionale che abbiano ricevuto una valutazione di qualita' del debito di livello "investment grade" rilasciata da almeno una delle principali agenzie di valutazione internazionale (rating agencies). In relazione a ciascuna operazione di conversione la scelta della controparte e' effettuata di norma mediante una procedura competitiva tale da consentire il raffronto fra piu' offerte ed assicurare la massima trasparenza ed il miglior risultato, tenuto conto, fra l'altro della natura, della scadenza e della possibilita' di realizzazione dei crediti.