Art. 2.
                             Controparti
  Qualora si faccia ricorso all'intesa intergovernativa, le modalita'
delle  operazioni  di  conversione  saranno  contenute  in  specifici
accordi bilaterali, intervenuti con i singoli Paesi debitori.
  Qualora  si  faccia  ricorso all'intermediazione  bancaria,  previa
intesa intergovernativa,  le controparti con le  quali possono essere
effettuate le operazioni di conversione  di cui al precedente art. 1,
devono   essere   individuate    esclusivamente   nell'ambito   delle
controparti bancarie piu'  attive sul mercato, fra  quelle di elevata
affidabilita' internazionale che abbiano  ricevuto una valutazione di
qualita'  del  debito di  livello  "investment  grade" rilasciata  da
almeno  una delle  principali agenzie  di valutazione  internazionale
(rating agencies).
  In relazione a  ciascuna operazione di conversione  la scelta della
controparte e' effettuata di norma mediante una procedura competitiva
tale da  consentire il  raffronto fra piu'  offerte ed  assicurare la
massima  trasparenza  ed  il  miglior risultato,  tenuto  conto,  fra
l'altro  della  natura,  della   scadenza  e  della  possibilita'  di
realizzazione dei crediti.