Art. 3. Crediti eleggibili per le operazioni di conversione Nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della comparabilita' di trattamento tra i Paesi creditori, le operazioni di conversione devono riferirsi ai crediti che sono oggetto di intese multilaterali di ristrutturazione fra il Paese debitore e i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi.