Art. 3.
         Crediti eleggibili per le operazioni di conversione
  Nel  rispetto  dei  principi  generali della  trasparenza  e  della
comparabilita' di trattamento tra i Paesi creditori, le operazioni di
conversione devono  riferirsi ai crediti  che sono oggetto  di intese
multilaterali di  ristrutturazione fra  il Paese  debitore e  i Paesi
creditori partecipanti al Club di Parigi.