Art. 4.
            Prezzo di conversione e modalita' d'attuazione
  Le operazioni  di conversione dei crediti,  attraverso la modalita'
dell'intermediazione  bancaria  previste   all'art.  2  del  presente
decreto riguarderanno  i crediti  per i quali  il prezzo  offerto sia
ritenuto  congruo in  sede di  valutazione  delle offerte  di cui  al
successivo art. 5.
  La   conversione   e'   effettuata  mediante   l'affidamento   alla
controparte, di  norma bancaria, di  specifico mandato, da  parte del
Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica -
Dipartimento del  tesoro, di  concerto con  il Ministro  degli affari
esteri - Direzione  generale cooperazione sviluppo e  con il Ministro
del  commercio con  l'estero  - Direzione  generale promozione  degli
scambi  ed internazionalizzazione  delle imprese  che disciplini  tra
l'altro le modalita' e i termini dei relativi pagamenti.