Art. 4. Prezzo di conversione e modalita' d'attuazione Le operazioni di conversione dei crediti, attraverso la modalita' dell'intermediazione bancaria previste all'art. 2 del presente decreto riguarderanno i crediti per i quali il prezzo offerto sia ritenuto congruo in sede di valutazione delle offerte di cui al successivo art. 5. La conversione e' effettuata mediante l'affidamento alla controparte, di norma bancaria, di specifico mandato, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri - Direzione generale cooperazione sviluppo e con il Ministro del commercio con l'estero - Direzione generale promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese che disciplini tra l'altro le modalita' e i termini dei relativi pagamenti.