Art. 5.
                        Procedimento operativo
  Il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione
economica  -  Dipartimento  del  tesoro,  dopo  l'individuazione,  di
concerto con  il Ministero degli  affari esteri -  Direzione generale
cooperazione sviluppo e con il Ministero del commercio con l'estero -
Direzione generale promozione  degli scambi ed internazionalizzazione
delle  imprese  -  ed  in   base  a  parametri  d'opportunita'  e  di
economicita' dei  crediti che saranno oggetto  di ciascuna operazione
di  conversione,  invita  almeno  sette banche,  aventi  i  requisiti
previsti  all'art.  2,  a  presentare   le  proprie  offerte  per  la
conversione.
  Le  offerte, pervenute  nei termini  fissati, sono  sottoposte alla
valutazione delle amministrazioni di cui  al comma 1, che assumono le
conseguenti deliberazioni.
  Il  Ministero degli  affari  esteri provvedera'  a notificare  alla
presidenza del Club di Parigi, nei  casi e con le modalita' previste,
le operazioni di conversione effettuate.