Art. 5. Procedimento operativo Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, dopo l'individuazione, di concerto con il Ministero degli affari esteri - Direzione generale cooperazione sviluppo e con il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese - ed in base a parametri d'opportunita' e di economicita' dei crediti che saranno oggetto di ciascuna operazione di conversione, invita almeno sette banche, aventi i requisiti previsti all'art. 2, a presentare le proprie offerte per la conversione. Le offerte, pervenute nei termini fissati, sono sottoposte alla valutazione delle amministrazioni di cui al comma 1, che assumono le conseguenti deliberazioni. Il Ministero degli affari esteri provvedera' a notificare alla presidenza del Club di Parigi, nei casi e con le modalita' previste, le operazioni di conversione effettuate.