Art. 6.
                         Negoziato bilaterale
  In  caso di  accordo intergovernativo,  risultante da  un negoziato
bilaterale diretto condotto con il  governo del Paese beneficiario, o
di  un  suo agente,  la  valuta  locale derivante  dalla  conversione
dell'ammontare del credito in base al tasso di conversione concordato
sulla  base   di  opportunita'   e  di  economicita',   e'  vincolata
alfinanziamento di  attivita' di protezione ambientale  e di sviluppo
socio  economico rientranti  nelle finalita'  previste dalla  vigente
normativa  italiana sull'aiuto  allo sviluppo.  La definizione  degli
interventi da  finanziare con  le risorse in  valuta locale,  fino al
concorso dell'intero ammontare convertito, e' concordata con il Paese
debitore,  dal  Ministro degli  affari  esteri  - Direzione  generale
cooperazione  sviluppo  d'intesa con  il  Ministero  del tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro e
con  il  Ministro  del  commercio con  l'estero-  Direzione  generale
promozione degli  scambi ed  internazionalizzazione delle  imprese, e
figura in annesso all'accordo stesso. Altresi', le medesime attivita'
potranno  essere  finanziate   attraverso  il  contributo  definitivo
nell'accordo   intergovernativo,  a   fondi  ad   esse  espressamente
dedicati,  cui verranno  versate le  disponibilita' in  valuta locale
frutto dell'operazione di conversione.
  Ne deriva che  nei casi disciplinati dal presente  articolo, non si
genereranno   dall'operazione  disponibilita'   finanziarie  da   far
rifluire sul fondo rotativo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 novembre 1999
Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Amato
                   Il Ministro degli affari esteri
                                Dini
               Il Ministro del commercio con l'estero
                               Fassino