Art. 6. Negoziato bilaterale In caso di accordo intergovernativo, risultante da un negoziato bilaterale diretto condotto con il governo del Paese beneficiario, o di un suo agente, la valuta locale derivante dalla conversione dell'ammontare del credito in base al tasso di conversione concordato sulla base di opportunita' e di economicita', e' vincolata alfinanziamento di attivita' di protezione ambientale e di sviluppo socio economico rientranti nelle finalita' previste dalla vigente normativa italiana sull'aiuto allo sviluppo. La definizione degli interventi da finanziare con le risorse in valuta locale, fino al concorso dell'intero ammontare convertito, e' concordata con il Paese debitore, dal Ministro degli affari esteri - Direzione generale cooperazione sviluppo d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero- Direzione generale promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese, e figura in annesso all'accordo stesso. Altresi', le medesime attivita' potranno essere finanziate attraverso il contributo definitivo nell'accordo intergovernativo, a fondi ad esse espressamente dedicati, cui verranno versate le disponibilita' in valuta locale frutto dell'operazione di conversione. Ne deriva che nei casi disciplinati dal presente articolo, non si genereranno dall'operazione disponibilita' finanziarie da far rifluire sul fondo rotativo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 1999 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro degli affari esteri Dini Il Ministro del commercio con l'estero Fassino