Art. 2.
                        Situazioni impeditive
  1. Non  possono ricoprire  le cariche di  amministratore, direttore
generale e sindaco in  SIM, SGR e SICAV coloro che,  almeno per i due
esercizi  precedenti  l'adozione  dei relativi  provvedimenti,  hanno
svolto funzioni di amministrazione,  direzione o controllo in imprese
sottoposte  a fallimento,  a liquidazione  coatta amministrativa  o a
procedure equiparate.  Le frazioni dell'ultimo esercizio  superiori a
sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
  2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
  a) hanno svolto funzioni  di amministrazione, direzione o controllo
in imprese operanti nel  settore creditizio, finanziario, mobiliare o
assicurativo   sottoposte    alla   procedura    di   amministrazione
straordinaria;
  b)  nell'esercizio  della  professione  di agente  di  cambio,  non
abbiano fatto fronte  agli impegni previsti dalla legge  o si trovino
in   stato   di  esclusione   dalle   negoziazioni   in  un   mercato
regolamentato.
  3. Il  divieto di  cui ai  commi 1  e 2  ha la  durata di  tre anni
dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il  periodo e' ridotto a un
anno  nelle ipotesi  in cui  il provvedimento  sia stato  adottato su
istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.