Art. 5. Norma transitoria 1. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa. 2. Per gli esponenti di SGR e SICAV, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 novembre 1998 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998 Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 10