Art. 2. Modalita' di calcolo della quota di capitale 1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'articolo 1, commi 1 e 2, si tiene conto: a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto; d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della SIM, della SGR o della SICAV singolarmente posseduta. 2. Le partecipazioni che, tenuto conto di quelle gia' possedute danno luogo al superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 2, attribuiscono il diritto di voto a decorrere dalla data della comunicazione alla Banca d'Italia.