Art. 3.
                   Verifica dei requisiti e divieto
                  di esercizio dei diritti di voto
  1. Spetta  al presidente dell'assemblea  dei soci, in  relazione ai
suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e
della legittimazione  dei soci, ammettere  o non ammettere al  voto i
soggetti che, sulla base  delle informazioni disponibili, sono tenuti
a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.
  2. La verifica del possesso dei requisiti e' effettuata:
  a) dalla Consob in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SIM;
  b)  dalla Banca  d'Italia in  sede di  rilascio dell'autorizzazione
alle SGR e SICAV;
  c) dalla  Banca d'Italia nell'ambito della  verifica dell'idoneita'
dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in
SIM, SGR e SICAV.