IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto in  particolare l'articolo  61, commi  3, 4  e 5,  del citato
decreto legislativo,  in base  al quale il  Ministro del  tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione   economica,  sentita  la  Consob,
determina  con   regolamento  i   requisiti  di  onorabilita'   e  di
professionalita'    dei   soggetti    che   svolgono    funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo  nelle societa' di gestione di
mercati regolamentati di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di
onorabilita'  dei partecipanti  al capitale,  individuando la  soglia
partecipativa a tal fine rilevante;
  Visto altresi'  l'articolo 80, commi 4,  5 e 6, del  citato decreto
legislativo, in base al quale il  Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  sentite  la Banca  d'Italia  e  la
Consob,  determina  con regolamento  i  requisiti  di onorabilita'  e
professionalita'    dei   soggetti    che   svolgono    funzioni   di
amministrazione,  direzione e  controllo nelle  societa' di  gestione
accentrata   di  strumenti   finanziari,  nonche'   i  requisiti   di
onorabilita'  dei partecipanti  al capitale,  individuando la  soglia
partecipativa a tal fine rilevante;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;
  Vista  la  nota  del  23  ottobre  1998  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo  17  della  citata  legge n.  400/1988,  lo  schema  di
regolamento  e' stato  comunicato alla  Presidenza del  Consiglio dei
Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Requisiti  di  professionalita'  degli  esponenti  di  societa'  di
 gestione  di  mercati  regolamentati  e   di   gestione   accentrata
di
 strumenti finanziari.
  1. I consiglieri di amministrazione  ed i sindaci delle societa' di
gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari (di seguito
"societa' di  gestione") e delle  societa' di gestione  accentrata di
strumenti finanziari  (di seguito "societa' di  gestione accentrata")
devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza
fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno
un triennio attraverso l'esercizio di:
  a)  attivita'  di amministrazione  o  di  controllo ovvero  compiti
direttivi presso imprese;
  b)  attivita'   professionali  in  materia  attinente   al  settore
creditizio,   finanziario,   mobiliare,   assicurativo   o   comunque
funzionali all'attivita' della societa'  di gestione o della societa'
di gestione accentrata;
  c) attivita'  d'insegnamento universitario in materie  giuridiche o
economiche;  funzioni  amministrative   o  dirigenziali  presso  enti
pubblici o pubbliche amministrazioni  aventi attinenza con il settore
creditizio, finanziario, mobiliare o  assicurativo ovvero presso enti
pubblici o  pubbliche amministrazioni che  non hanno attinenza  con i
predetti  settori  purche'  le  funzioni comportino  la  gestione  di
risorse economicofinanziarie.
  2.  Il  presidente del  consiglio  di  amministrazione deve  essere
scelto secondo  criteri di professionalita' e  competenza fra persone
che  abbiano   maturato  un'esperienza   complessiva  di   almeno  un
quinquennio  attraverso l'esercizio  dell'attivita' o  delle funzioni
indicate nel comma 1.
  3. L'amministratore delegato e  il direttore generale devono essere
in  possesso  di  una  specifica competenza  in  materia  creditizia,
finanziaria, mobiliare o  assicurativa maturata attraverso esperienze
di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non
inferiore a un quinquennio. Analoghi  requisiti sono richiesti per le
cariche che  comportano l'esercizio di funzioni  equivalenti a quella
di direttore generale.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il  testo dell'art. 61,  commi 3, 4 e   5,  del  D.Lgs.
          24  febbraio  1998,    n.     58   (Testo   unico     delle
          disposizioni  in   materia  di intermediazione finanziaria,
          ai sensi  degli articoli  8 e   21 della legge  6  febbraio
          1996, n. 52), e' il seguente:
            "3.  Il    Ministro del   tesoro, del   bilancio e  della
          programmazione economica, sentita  la Consob, determina con
          regolamento i requisiti di onorabilita' e  professionalita'
          dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,
          direzione e controllo  nelle  societa'  di  gestione.    Si
          applica    l'art.  13,  comma    2. In caso   di inerzia la
          decadenza e' pronunciata dalla Consob.
            4.  Il regolamento  previsto dal  comma 3  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 3.
            5.   Il Ministro   del tesoro,   del bilancio    e  della
          programmazione economica, sentita  la Consob, determina con
          regolamento  i  requisiti  di onorabilita' dei partecipanti
          al capitale, individuando la  soglia  partecipativa  a  tal
          fine rilevante".
            -   Il testo  dell'art. 80,  commi 4,  5 e  6 del  citato
          D.Lgs.  24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
            "4. Il  Ministro del   tesoro, del   bilancio  e    della
          programmazione  economica,   sentite la   Banca  d'Italia e
          la    Consob,  determina    con  regolamento  requisiti  di
          onorabilita'  e  professionalita' dei soggetti che svolgono
          funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  nella
          societa'. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
            5.   Il regolamento  previsto dal  comma 4  stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
            6.   Il Ministro   del tesoro,   del bilancio    e  della
          programmazione   economica,    con  regolamento    adottato
          sentite  la Consob   e la   Banca d'Italia,  determina    i
          requisiti  di  onorabilita'   dei partecipanti al capitale,
          individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei    Ministri),  come
          modificato    dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29, e dell'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59,  e'
          il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,    possono   essere emanati   i regolamenti  per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione  e   l'integrazione  delle   legge  dei
          decreti legislativi  recanti norme  di principio,   esclusi
          quelli    relativi  a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina di  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1933, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'Amministrazione;
            b) l'individuazione degli uffici  di livello dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".