Art. 2.
                        Situazioni impeditive
  1. Non  possono ricoprire  le cariche di  amministratore, direttore
generale e  sindaco nelle  societa' di gestione  e nelle  societa' di
gestione accentrata coloro che, almeno  per i due esercizi precedenti
l'adozione  dei  relativi  provvedimenti, hanno  svolto  funzioni  di
amministrazione,  direzione  o  controllo  in  imprese  sottoposte  a
fallimento,  a  liquidazione  coatta  amministrativa  o  a  procedure
equiparate. Le  frazioni dell'ultimo  esercizio superiori a  sei mesi
equivalgono a un esercizio intero.
  2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
  a) hanno svolto funzioni  di amministrazione, direzione o controllo
in imprese operanti nel  settore creditizio, finanziario, mobiliare o
assicurativo   sottoposte    alla   procedura    di   amministrazione
straordinaria;
  b)  nell'esercizio  della  professione  di agente  di  cambio,  non
abbiano fatto fronte  agli impegni previsti dalla legge  o si trovino
in   stato   di  esclusione   dalle   negoziazioni   in  un   mercato
regolamentato.
  3. Il  divieto di  cui ai  commi 1  e 2  ha la  durata di  tre anni
dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il  periodo e' ridotto a un
anno  nelle ipotesi  in cui  il provvedimento  sia stato  adottato su
istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.