Art 3.
                      Requisiti di onorabilita'
  1. Le  cariche, comunque  denominate, di amministratore,  sindaco e
direttore generale  nelle societa'  di gestione  e nelle  societa' di
gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro che:
  a)  si  trovano  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  b)  sono   stati  sottoposti  a  misure   di  prevenzione  disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della  legge 27 dicembre 1956, n.
1423,  o   della  legge  31   maggio  1965,  n.  575,   e  successive
modificazioni    ed   integrazioni,    salvi   gli    effetti   della
riabilitazione;
  c)  sono  stati condannati  con  sentenza  irrevocabile, salvi  gli
effetti della riabilitazione:
  1) a  pena detentiva  per uno  dei reati  previsti dalle  norme che
disciplinano    l'attivita'    bancaria,   finanziaria,    mobiliare,
assicurativa e dalle norme in  materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento;
  2) alla reclusione  per uno dei delitti previsti nel  titolo XI del
libro V del codice  civile e nel regio decreto del  16 marzo 1942, n.
267;
  3) alla  reclusione per  un tempo  non inferiore a  un anno  per un
delitto contro la pubblica  amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il patrimonio,  contro l'ordine  pubblico, contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla  reclusione per un  tempo non inferiore  a due anni  per un
qualunque delitto non colposo.
  2. Le  cariche, comunque  denominate, di amministratore,  sindaco e
direttore generale  nelle societa'  di gestione  e nelle  societa' di
gestione accentrata non  possono essere ricoperte da  coloro ai quali
sia stata applicata su richiesta  delle parti una delle pene previste
dal comma 1, lettera c), salvo  il caso dell'estinzione del reato. Le
pene previste dal comma 1, lettera c),  n. 1) e n. 2) non rilevano se
inferiori a un anno.
  3.  Con riferimento  alle fattispecie  disciplinate in  tutto o  in
parte da ordinamenti stranieri,  la verifica dell'insussistenza delle
condizioni previste dai  commi 1 e 2 e' effettuata  sulla base di una
valutazione  di  equivalenza  sostanziale   a  cura  della  autorita'
competente a rilasciare l'autorizzazione alla societa'.
 
           Note all'art. 3:
             - L'art. 2382 del codice civile e' il seguente:
            "Art. 2382  (Cause d'ineleggibilita'  e di  decadenza). -
          Non puo' essere  nominato  amministratore,  e  se  nominato
          decade  dal  suo  ufficio,  l'interdetto, l'inabilitato, il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena  che importa
          l'interdizione, anche   temporanea, dai pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi".
            -  La  legge 27 dicembre 1956,  n. 1423, reca: "Misure di
          prevenzione nei  confronti delle  persone pericolose    per
          la  sicurezza e  per la pubblica moralita'".
            -  La  legge 31 maggio 1965,  n. 575, reca: "Disposizioni
          contro la mafia".
            - Il  titolo XI del libro   V del codice  civile    reca:
          "Disposizioni   penali   in   materia   di  societa'  e  di
          consorzio".
            - Il   regio decreto 16   marzo  1942,    n.  267,  reca:
          "Disciplina del fallimento,   del   concordato  preventivo,
          della      amministrazione controllata e della liquidazione
          coatta amministrativa".