Art. 4.
                      Sospensione dalle cariche
  1.   Costituiscono  cause   di   sospensione   dalle  funzioni   di
amministratore, sindaco e direttore generale:
  a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);
  b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui
all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;
  c)  l'applicazione   provvisoria  di  una  delle   misure  previste
dall'articolo 10, comma  3, della legge 31 maggio 1965,  n. 575, come
sostituito  dall'articolo 3  della  legge  19 marzo  1990,  n. 55,  e
successive modificazioni e integrazioni;
  d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
  2. Il  consiglio di amministrazione iscrive  l'eventuale revoca dei
soggetti, dei quali  ha dichiarato la sospensione, fra  le materie da
trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause  di  sospensione  indicate  nel comma  1.  La  sospensione  del
direttore  generale nominato  dagli  amministratori  non puo'  durare
oltre  quarantacinque  giorni,  trascorsi  i quali  il  consiglio  di
amministrazione  deve deliberare  se procedere  alla revoca;  salvo i
casi previsti  dalle lettere  c) e  d) del  comma 1.  L'esponente non
revocato  e'  reintegrato nel  pieno  delle  funzioni. Nelle  ipotesi
previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica
in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Si riporta,   per opportuna   conoscenza,  il    testo
          dell'art.    10,  commi 1,   2 e 3   della citata  legge 31
          maggio  1965, n. 575  (per il titolo si veda    nelle  note
          all'art.  3), sostituito   dall'art. 3 della legge 19 marzo
          1990, n. 55,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni
          (Nuove      disposizioni  per     la     prevenzione  della
          delinquenza di  tipo mafioso e  di altre  gravi forme    di
          manifestazione  di pericolosita' sociale):
            "Art.    10. -   1.   Le persone   alle quali  sia  stata
          applicata  con provvedimento  definitivo  una   misura   di
          prevenzione  non  possono ottenere:
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
            b)  concessioni  di acque  pubbliche  e  diritti ad  esse
          inerenti  nonche' concessioni   di beni demaniali allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
            c)  concessioni  di costruzione, nonche' di costruzione e
          gestione  di   opere      riguardanti      la      pubblica
          amministrazione  e  concessioni  di servizi pubblici;
            d)  iscrizioni  negli albi di  appaltatori o di fornitori
          di  opere,  beni  e    servizi  riguardanti    la  pubblica
          amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
          registri  della  camera di commercio per l'esercizio    del
          commercio     all'ingrosso   e     nei     registri      di
          commissionari    astatori   presso   i   mercati   annonari
          all'ingrosso;
            e)   altre iscrizioni    o  provvedimenti    a  contenuto
          autorizzatorio,  concessorio,    o   abilitativo    per  lo
          svolgimento   di      attivita'  imprenditoriali,  comunque
          denominati;
            f)  contributi, finanziamenti o  mutui agevolati ed altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo,     comunque   denominate,
          concessi  o    erogati  da parte dello Stato, di altri enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali.
            2.   Il provvedimento  definitivo  di applicazione  della
          misura   di prevenzione   determina    la   decadenza    di
          diritto      dalle    licenze, autorizzazioni, concessioni,
          iscrizioni, abilitazioni  ed erogazioni di cui    al  comma
          1,  nonche'    il  divieto    di  concludere   contratti di
          appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni
          o servizi riguardanti   la   pubblica    amministrazione  e
          relativi    subcontratti,  compresi i cottimi  di qualsiasi
          tipo, i noli a  caldo e le forniture con posa    in  opera.
          Le  licenze,  le    autorizzazioni  e   le concessioni sono
          ritirate  e le  iscrizioni sono cancellate  a cura    degli
          organi competenti.
            3.    Nel  corso   del procedimento   di prevenzione,  il
          tribunale,    se  sussistono    motivi     di   particolare
          gravita',   puo'  disporre in  via provvisoria i divieti di
          cui ai    commi  1  e  2  e  sospendere  l'efficacia  delle
          iscrizioni, delle  erogazioni e  degli altri  provvedimenti
          ed  atti  di   cui ai medesimi  commi. Il provvedimento del
          tribunale puo' essere in qualunque   momento  revocato  dal
          giudice  procedente e perde efficacia se non  e' confermato
          con il decreto che  applica la misura di prevenzione".