Art. 5.
Onorabilita' dei  partecipanti al capitale di  societa' di gestione
 dei   mercati   regolamentati  e    di    gestione    accentrata  di
strumenti
 finanziari.
  1. Chiunque partecipa in una societa' di gestione o in una societa'
di gestione  accentrata in misura  superiore al cinque per  cento del
capitale  rappresentato  da  azioni  con diritto  di  voto  non  puo'
esercitare il diritto di voto  inerente alle azioni o quote eccedenti
qualora:
  a)  sia   stato  sottoposto   a  misure  di   prevenzione  disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della  legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o  della legge 31 maggio  1965, n. 575, salvi  gli effetti della
riabilitazione;
  b)  sia  stato  condannato  con sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione:
  1) a pena detentiva  per un tempo non inferiore a  sei mesi per uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria,  mobiliare, assicurativa  e  dalle norme  in materia  di
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla  reclusione per un tempo  non inferiore a sei  mesi per uno
dei delitti  previsti nel titolo XI  del libro V del  codice civile e
nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3) alla  reclusione per  un tempo  non inferiore a  un anno  per un
delitto contro la pubblica  amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il patrimonio,  contro l'ordine  pubblico, contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla  reclusione per un  tempo non inferiore  a due anni  per un
qualunque delitto non colposo;
  c) sia stato  condannato a una delle pene indicate  alla lettera b)
con sentenza che  applica la pena su richiesta delle  parti, salvo il
caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e
n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
  2.  Il  comma 1  si  applica  anche a  chiunque,  indipendentemente
dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la societa' di
gestione o la societa' di  gestione accentrata ai sensi dell'articolo
23 del decreto legislativo 1 settembre  1993, n. 385. In tal caso, il
divieto  di   esercizio  del  diritto  di   voto  interessa  l'intera
partecipazione.
  3. Qualora il  partecipante sia una persona  giuridica, i requisiti
di cui al comma 1 devono  essere posseduti dagli amministratori e dal
direttore  generale,  ovvero  dai   soggetti  che  ricoprono  cariche
equivalenti.
  4.  Con riferimento  alle fattispecie  disciplinate da  ordinamenti
stranieri, la  verifica della sussistenza dei  requisiti previsti dal
presente  articolo e'  effettuata sulla  base di  una valutazione  di
equivalenza  sostanziale   a  cura   della  autorita'   competente  a
rilasciare l'autorizzazione alla societa'.
 
           Note all'art. 5:
            -    Per il  titolo  della legge  n. 1423/1956,  si  veda
          nelle  note all'art. 3.
            -  Per il  titolo  della  legge n.  575/1965,   si   veda
          nelle  note all'art. 3.
            -  Per   il titolo XI  del libro V del  codice civile, si
          veda nelle note all'art. 3.
            - Per il  titolo del regio decreto n. 267/1942,  si  veda
          nelle note all'art. 3.
            -  Il testo dell'art. 23 del D.Lgs.  1 settembre 1993, n.
          385, e' il seguente:
            "Art. 23 (Nozione   di controllo).  -  1.  A  fini    del
          presente   capo   il   controllo   sussiste,     anche  con
          riferimento a soggetti  diversi dalle societa', nei    casi
          previsti  dall'art.    2359,  commi  primo   e secondo, del
          codice civile.
            2. Il   controllo si considera  esistente    nella  forma
          dell'influenza   dominante,    salvo    prova    contraria,
          allorche'  ricorra  una  delle seguenti situazioni:
            1) esistenza di un soggetto che, in base ad  accordi  con
          altri  soci, ha   il    diritto  di  nominare   o  revocare
          la   maggioranza  degli amministratori  ovvero dispone   da
          solo   della      maggioranza   dei      voti  esercitabili
          nell'assemblea ordinaria;
            2) possesso di   una partecipazione idonea  a  consentire
          la nomina o la   revoca   della  maggioranza   dei   membri
          del  consiglio   di amministrazione;
            3)   sussistenza   di  rapporti,   anche  tra  soci,   di
          carattere  finanziario    e  organizzativo     idonei     a
          conseguire  uno dei  seguenti effetti:
                a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
            b)  il  coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune;
            c) l'attribuzione  di poteri  maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
            d)   l'attribuzione   a  soggetti  diversi     da  quelli
          legittimati in base all'assetto  proprietario    di  poteri
          nella  scelta    di  amministratori  e  di  dirigenti delle
          imprese;
            4) assoggettamento  a direzione   comune, in base    alla
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          concordanti elementi".