Art. 6.
             Modalita' di calcolo della quota di capitale
  1. Ai  fini della verifica delle  condizioni indicate nell'articolo
5, commi 1 e 2, si tiene conto:
  a)  delle azioni  possedute  direttamente e  di  quelle oggetto  di
contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di
voto;
  b)  delle  azioni  possedute  indirettamente,  per  il  tramite  di
societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona;
  c) delle azioni per le quali  il soggetto sia comunque titolare del
diritto di voto;
  d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In
tali  casi, il  requisito di  onorabilita' deve  essere posseduto  da
tutti i  soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio  dei diritti di
voto, indipendentemente dalla percentuale  di capitale della societa'
di gestione singolarmente posseduta.