Art. 2. 
                        Situazioni impeditive 
 
  1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che,  almeno  per  i
due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti,  hanno
svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in  imprese
sottoposte a fallimento, a liquidazione  coatta  amministrativa  o  a
procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio  superiori  a
sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 
  2. Il comma 1 si applica anche a coloro che: 
    a)  hanno  svolto  funzioni  di  amministrazione,   direzione   o
controllo in imprese operanti nel  settore  creditizio,  finanziario,
mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria; 
    b) nell'esercizio della professione  di  agente  di  cambio,  non
abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o  si  trovino
in  stato  di   esclusione   dalle   negoziazioni   in   un   mercato
regolamentato. 
  3. Il divieto di cui ai commi 1 e  2  ha  la  durata  di  tre  anni
dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto a  un
anno nelle ipotesi in cui il  provvedimento  sia  stato  adottato  su
istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.