Art. 4. Criteri valutativi della esperienza professionale 1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari e' consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attivita': a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. l; c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unita' operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno; d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unita' operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno. 2. Le attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere state svolte per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni. 3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale e' stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento. 4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 puo' essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 novembre 1998 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998 Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 14
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' il seguente: "2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nei mercati regolamentati di cui agli articoli 20 e 23 le societa' di intermediazione mobiliare devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno sono abilitati di diritto". - Per il titolo del D.Lgs. n. 58/1998, si veda nelle note alle premesse.