Art. 4. 
          Criteri valutativi della esperienza professionale 
 
  1. L'accesso all'Albo dei  promotori  finanziari  e'  consentito  a
coloro che hanno acquistato una  specifica  esperienza  professionale
avendo svolto una delle sottoindicate attivita': 
    a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo
speciale tenuti dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
    b) negoziatore, abilitato ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,
della legge 2 gennaio 1991, n. l; 
    c)  funzionario  di  banca  addetto  ad  uno   dei   servizi   di
investimento previsti dal decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, o al settore della  commercializzazione  di  prodotti  finanziari
della banca,  ovvero  personale  preposto  ad  una  dipendenza  o  ad
un'altra unita' operativa,  o  comunque  responsabile  della  stessa,
addetto  ad  uno  dei  predetti  servizi  di   investimento,   ovvero
responsabile del controllo interno; 
    d) funzionario di impresa di  investimento  addetto  ad  uno  dei
servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n.  58/1998,
ovvero  personale  preposto  ad  un'unita'  operativa,   o   comunque
responsabile  della  stessa,  di  uno   dei   predetti   servizi   di
investimento, ovvero responsabile del controllo interno. 
  2. Le attivita' di cui alle lettere c) e d)  del  comma  1,  devono
essere state svolte per uno o piu' periodi di tempo  complessivamente
pari ad almeno tre anni. 
  3. La documentazione da produrre per  l'attestazione  del  possesso
dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma  1,
deve  includere  una  dichiarazione   autentica   resa   dal   legale
rappresentante  del  soggetto  presso  il  quale  e'   stata   svolta
l'esperienza  professionale,  attestante  l'ufficio   al   quale   il
richiedente l'iscrizione  all'Albo  e'  stato  addetto,  le  mansioni
ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento. 
  4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 puo'  essere  resa
anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello  statuto,
preposto alla funzione  della  gestione  e  dell'amministrazione  del
personale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 11 novembre 1998 
                                                  Il Ministro: Ciampi 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998 
  Registro n. 6 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio 
n. 14 
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  testo dell'art. 7, comma 2,  della legge 2 gennaio
          1991, n. 1, e' il seguente:
            "2.  Per  lo   svolgimento dell'attivita' di cui all'art.
          1, comma 1, lettera a), nei mercati  regolamentati  di  cui
          agli  articoli  20  e  23  le societa' di   intermediazione
          mobiliare devono avvalersi  di agenti di cambio o di propri
          dipendenti  abilitati a seguito di apposito esame.   Coloro
          che  alla  data di entrata   in vigore della presente legge
          siano procuratori   o   rappresentanti    alle    grida  di
          agenti    di    cambio    o  rappresentanti    o  sostituti
          rappresentanti di   borsa delle    societa'  commissionarie
          ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle
          grida  di  aziende  o  istituti  di  credito  ammessi negli
          antirecinti per    un    periodo    complessivamente    non
          inferiore  ad  un  anno  sono abilitati di diritto".
            -  Per  il titolo  del D.Lgs.  n. 58/1998, si  veda nelle
          note alle premesse.