Art. 2.
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e' data  ai  protocolli  di  cui
all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'
a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 8 del protocollo n. 1
e dell'articolo 3 del protocollo n. 2.