Art. 3.
1.  Il  Capo  I  del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e'
sostituito dal seguente:
"Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29. - 1. L'adozione di minori stranieri ha  luogo  conformemente
ai  princi'pi  e secondo le direttive della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di  adozione  internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione",
a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis.- 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle
condizioni  prescritte  dall'articolo  6  e che intendono adottare un
minore straniero residente all'estero,  presentano  dichiarazione  di
disponibilita'  al  tribunale  per  i  minorenni del distretto in cui
hanno la  residenza  e  chiedono  che  lo  stesso  dichiari  la  loro
idoneita' all'adozione.
2.  Nel  caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,
fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova  il  luogo
della  loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale
per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover  pronunciare
immediatamente  decreto  di  inidoneita'  per  manifesta  carenza dei
requisiti, trasmette,  entro  quindici  giorni  dalla  presentazione,
copia  della  dichiarazione  di  disponibilita' ai servizi degli enti
locali.
4.  I  servizi  socio-assistenziali  degli  enti  locali  singoli   o
associati,  anche  avvalendosi per quanto di competenza delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':
a)  informazione  sull'adozione  internazionale  e   sulle   relative
procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta'
nei  confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con
gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione
con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale,  familiare  e
sanitaria  degli  aspiranti  genitori  adottivi,  sul  loro  ambiente
sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro  attitudine
a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di
rispondere  in  modo  adeguato  alle esigenze di piu' minori o di uno
solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi
sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni  altro
elemento  utile  per  la  valutazione  da  parte  del tribunale per i
minorenni della loro idoneita' all'adozione.
5.  I  servizi  trasmettono  al  tribunale  per i minorenni, in esito
all'attivita' svolta, una relazione completa di  tutti  gli  elementi
indicati   al   comma   4,  entro  i  quattro  mesi  successivi  alla
trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.
Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione  di
cui  all'articolo  29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione,
anche a mezzo di un  giudice  delegato,  dispone  se  necessario  gli
opportuni  approfondimenti  e pronuncia, entro i due mesi successivi,
decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei
requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneita' ad adottare  ha  efficacia  per  tutta  la
durata  della  procedura,  che deve essere promossa dagli interessati
entro un anno  dalla  comunicazione  del  provvedimento.  Il  decreto
contiene  anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della  relazione
e  della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui
all'articolo 38 e, se gia'  indicato  dagli  aspiranti  all'adozione,
all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli interessati,
sia  revocato  per  cause sopravvenute che incidano in modo rilevante
sul giudizio di idoneita', il  tribunale  per  i  minorenni  comunica
immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente
autorizzato di cui al comma 3.
5.  Il  decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca
sono reclamabili  davanti  alla  corte  d'appello,  a  termini  degli
articoli  739  e  740  del  codice  di procedura civile, da parte del
pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31. - 1. Gli aspiranti all'adozione,  che  abbiano  ottenuto  il
decreto di idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura
di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2.  Nelle  situazioni  considerate  dall'articolo  44,  primo  comma,
lettera a),  il  tribunale  per  i  minorenni  puo'  autorizzare  gli
aspiranti  adottanti,  valutate  le  loro personalita', ad effettuare
direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed  h)
del comma 3 del presente articolo.
3.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico  di  curare la
procedura di adozione:
a) informa gli  aspiranti  sulle  procedure  che  iniziera'  e  sulle
concrete prospettive di adozione;
b)  svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita' del
Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con  cui  esso
intrattiene   rapporti,   trasmettendo  alle  stesse  la  domanda  di
adozione, unitamente al decreto di idoneita'  ed  alla  relazione  ad
esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte
di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra gli
aspiranti  all'adozione  ed  il  minore  da adottare, curando che sia
accompagnata  da  tutte  le  informazioni  di   carattere   sanitario
riguardanti  il  minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di
origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le  notizie  riguardanti
il  minore  agli  aspiranti  genitori  adottivi,  informandoli  della
proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il  minore  da
adottare  e  assistendoli in tutte le attivita' da svolgere nel Paese
straniero;
e)  riceve  il  consenso  scritto  all'incontro  tra  gli   aspiranti
all'adozione  ed  il  minore  da  adottare,  proposto  dall'autorita'
straniera, da parte degli aspiranti  all'adozione,  ne  autentica  le
firme   e  trasmette  l'atto  di  consenso  all'autorita'  straniera,
svolgendo  tutte  le  altre   attivita'   dalla   stessa   richieste;
l'autenticazione  delle  firme  degli aspiranti adottanti puo' essere
effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o  da
un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f)  riceve  dall'autorita'  straniera  attestazione della sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione  e  concorda
con  la  stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di
procedere all'adozione ovvero, in caso  contrario,  prende  atto  del
mancato  accordo  e ne da' immediata informazione alla Commissione di
cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo
Stato di origine, approva la decisione di  affidare  il  minore  o  i
minori ai futuri genitori adottivi;
g)   informa  immediatamente  la  Commissione,  il  tribunale  per  i
minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento
dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la
documentazione  necessaria,  l'autorizzazione  all'ingresso  e   alla
residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h)  certifica  la  data  di  inserimento  del minore presso i coniugi
affidatari o i genitori adottivi;
i)  riceve  dall'autorita'  straniera  copia  degli  atti   e   della
documentazione  relativi  al  minore e li trasmette immediatamente al
tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalita' di trasferimento in  Italia  e  si  adopera
affinche'  questo  avvenga  in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;
m)  svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attivita'
di sostegno del nucleo  adottivo  fin  dall'ingresso  del  minore  in
Italia su richiesta degli adottanti;
n)  certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater,  nel  caso
in  cui  le  stesse  non  siano  determinate da ragioni di salute del
bambino, nonche' la durata del periodo di permanenza  all'estero  nel
caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo
comma 1 dell'articolo 39-quater;
o)  certifica,  nell'ammontare  complessivo  agli  effetti  di quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
Art. 32. - 1. La Commissione di cui  all'articolo  38,  ricevuti  gli
atti  di  cui  all'articolo  31  e  valutate le conclusioni dell'ente
incaricato, dichiara che l'adozione risponde al  superiore  interesse
del  minore  e  ne  autorizza l'ingresso e la residenza permanente in
Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa:
a) quando dalla documentazione  trasmessa  dall'autorita'  del  Paese
straniero  non  emerge  la  situazione  di  abbandono del minore e la
constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione  nello
Stato di origine;
b)   qualora   nel  Paese  straniero  l'adozione  non  determini  per
l'adottato l'acquisizione  dello  stato  di  figlio  legittimo  e  la
cessazione  dei  rapporti  giuridici  fra  il minore e la famiglia di
origine,  a  meno  che  i  genitori  naturali  abbiano  espressamente
consentito al prodursi di tali effetti.
3.  Anche  quando  l'adozione  pronunciata  nello Stato straniero non
produce  la  cessazione  dei  rapporti  giuridici  con  la   famiglia
d'origine,  la  stessa  puo'  essere  convertita  in una adozione che
produca tale effetto, se il tribunale per i  minorenni  la  riconosce
conforme  alla  Convenzione.  Solo  in caso di riconoscimento di tale
conformita', e' ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano,  per  quanto
di  competenza,  con  l'ente  autorizzato  per  il  buon  esito della
procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione
da parte della  Commissione  ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  1,
lettera  h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio
del minore adottando.
Art.  33.  -  1.  Fatte  salve  le  ordinarie  disposizioni  relative
all'ingresso  nello  Stato per fini familiari, turistici, di studio e
di cura, non e' consentito l'ingresso nello Stato a  minori  che  non
sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32
ovvero  che  non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti
entro il quarto grado.
2.  E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere a
minori stranieri il visto di ingresso nel territorio  dello  Stato  a
scopo  di  adozione,  al di fuori delle ipotesi previste dal presente
Capo e senza  la  previa  autorizzazione  della  Commissione  di  cui
all'articolo 38.
3.  Coloro  che  hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale
non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie  spese
al  suo  rimpatrio  immediato  nel  Paese  d'origine.  Gli  uffici di
frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche'
prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la
migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi
bellici, calamita'  naturali  o  eventi  eccezionali  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  18  della  legge  6 marzo 1998, n. 40, o per
altro grave impedimento di carattere  oggettivo,  non  sia  possibile
l'espletamento  delle  procedure di cui al presente Capo e sempre che
sussistano motivi di  esclusivo  interesse  del  minore  all'ingresso
nello  Stato.  In  questi  casi  gli  uffici  di  frontiera segnalano
l'ingresso  del  minore  alla  Commissione  ed  al  tribunale  per  i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che
lo accompagnano.
5.  Qualora  sia  comunque  avvenuto  l'ingresso  di  un  minore  nel
territorio dello Stato al di fuori delle  situazioni  consentite,  il
pubblico  ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala
al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in  cui
il   minore   si   trova.   Il  tribunale,  adottato  ogni  opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne  sussistano  i  presupposti,  ovvero
segnala  la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con
il Paese di origine del minore e si proceda  ai  sensi  dell'articolo
34.
Art.  34.  -  1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello
Stato sulla base di un  provvedimento  straniero  di  adozione  o  di
affidamento  a  scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di
tutti  i  diritti  attribuiti  al  minore  italiano  in   affidamento
familiare.
2.  Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini
di  una  corretta  integrazione  familiare  e  sociale,   i   servizi
socio-assistenziali  degli  enti  locali  e  gli enti autorizzati, su
richiesta degli interessati, assistono  gli  affidatari,  i  genitori
adottivi  e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per
i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le  eventuali
difficolta' per gli opportuni interventi.
3.  Il  minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto
della trascrizione del provvedimento di adozione nei  registri  dello
stato civile.
Art.   35.   -   1.   L'adozione   pronunciata   all'estero   produce
nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero  prima
dell'arrivo  del  minore  in  Italia,  il  tribunale verifica che nel
provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la
sussistenza delle condizioni delle adozioni  internazionali  previste
dall'articolo 4 della Convenzione.
3.  Il  tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai
princi'pi  fondamentali  che  regolano  nello  Stato  il  diritto  di
famiglia  e  dei minori, valutati in relazione al superiore interesse
del minore, e se sussistono la  certificazione  di  conformita'  alla
Convenzione  di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la  trascrizione  del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in
Italia,  il  tribunale  per  i  minorenni  riconosce il provvedimento
dell'autorita'  straniera  come  affidamento  preadottivo,   se   non
contrario  ai  princi'pi  fondamentali  che  regolano  nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al  superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento
in  un  anno  che  decorre  dall'inserimento  del  minore nella nuova
famiglia.  Decorso tale periodo, se ritiene  che  la  sua  permanenza
nella  famiglia  che  lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse
del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia  l'adozione  e  ne
dispone  la  trascrizione  nei  registri  dello stato civile. In caso
contrario, anche prima che sia  decorso  il  periodo  di  affidamento
preadottivo,  lo  revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che  abbia  compiuto  gli
anni  14  deve  sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da
assumere; se ha raggiunto  gli  anni  12  deve  essere  personalmente
sentito; se di eta' inferiore puo' essere sentito ove sia opportuno e
ove  cio'  non  alteri  il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto
della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale  per
i  minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la
residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36,  non  puo'  comunque
essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a)  il  provvedimento  di adozione riguarda adottanti non in possesso
dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b)  non  sono  state  rispettate  le  indicazioni   contenute   nella
dichiarazione di idoneita';
c)  non  e'  possibile  la  conversione  in adozione produttiva degli
effetti di cui all'articolo 27;
d)  l'adozione  o  l'affidamento  stranieri  non  si  sono realizzati
tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e' manifestato
contrario al suo interesse.
Art. 36. - 1. L'adozione internazionale  dei  minori  provenienti  da
Stati  che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della
Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire  solo
con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese
non  aderente  alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali,
possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il
consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini  per  il
minore  adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli
adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore  e  la
famiglia d'origine;
b)  gli  adottanti  abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto
dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state  effettuate  con
l'intervento  della  Commissione  di cui all'articolo 38 e di un ente
autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni  contenute  nel  decreto  di
idoneita';
d)  sia  stata  concessa  l'autorizzazione prevista dall'articolo 39,
comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni
che  ha  emesso  il  decreto  di  idoneita'  all'adozione.  Di   tale
provvedimento  e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a
quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla  competente  autorita'  di  un  Paese
straniero  a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento
della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso  e
di  avervi  avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta
ad ogni effetto in Italia  con  provvedimento  del  tribunale  per  i
minorenni, purche' conforme ai princi'pi della Convenzione.
Art.  37.  -  1.  Successivamente all'adozione, la Commissione di cui
all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori  adottivi,  eventualmente
tramite  il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno
rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale  per  i  minorenni  che  ha  emesso  i  provvedimenti
indicati  dagli  articoli  35  e  36  e  la Commissione conservano le
informazioni acquisite sull'origine del  minore,  sull'identita'  dei
suoi  genitori  naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della
sua famiglia di origine.
3.  Per  quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis. - 1. Al minore straniero che si  trova  nello  Stato  in
situazione  di  abbandono  si applica la legge italiana in materia di
adozione, di affidamento e di  provvedimenti  necessari  in  caso  di
urgenza.
Art.  38.  - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e'
costituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  la
Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a)  un  presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile
ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanita';
g)  tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni  e  l'incarico  puo'  essere
rinnovato una sola volta.
4.  I  componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
Con   regolamento   adottato   dalla   Commissione   e'    assicurato
l'avvicendamento  graduale  dei  componenti  della Commissione stessa
allo scadere del termine di permanenza  in  carica.  A  tal  fine  il
regolamento  puo'  prorogare la durata in carica dei componenti della
Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39. - 1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali
degli  altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai
fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in  materia  di
adozione;
b)  propone  la  stipulazione  di  accordi  bilaterali  in materia di
adozione internazionale;
c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter,  cura
la  tenuta  del  relativo  albo, vigila sul loro operato, lo verifica
almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa  nei  casi  di
gravi  inadempienze,  insufficienze  o  violazione  delle norme della
presente legge. Le medesime funzioni sono  svolte  dalla  Commissione
con  riferimento  all'attivita'  svolta  dai  servizi  per l'adozione
internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di  assicurare  l'omogenea  diffusione  degli  enti
autorizzati  sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze
nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle  procedure
di adozione internazionale;
f)  promuove  la  cooperazione  fra  i soggetti che operano nel campo
dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino  o  intendano
operare nel campo dell'adozione;
h)   autorizza  l'ingresso  e  il  soggiorno  permanente  del  minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformita'  dell'adozione  alle  disposizioni  della
Convenzione,   come   previsto   dall'articolo  23,  comma  1,  della
Convenzione stessa;
l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con
enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2.  La  decisione  dell'ente  autorizzato  di  non   concordare   con
l'autorita'  straniera  l'opportunita'  di  procedere all'adozione e'
sottoposta  ad  esame  della  Commissione,  su  istanza  dei  coniugi
interessati;  ove  non confermi il precedente diniego, la Commissione
puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o  ufficio,  agli
incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli
enti  autorizzati  al  fine di esaminare le problematiche emergenti e
coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei  principi
della Convenzione.
4.  La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri,
che la trasmette al Parlamento, una relazione  biennale  sullo  stato
delle  adozioni  internazionali,  sullo  stato della attuazione della
Convenzione e sulla stipulazione  di  accordi  bilaterali  anche  con
Paesi non aderenti alla stessa.
Art.  39-bis.  -  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i
compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento  delle  strutture  e  dei  servizi  che
operano  nel  territorio  per  l'adozione  internazionale, al fine di
garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli  operativi  e  convenzioni
fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento
fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2.  Le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un  servizio  per  l'adozione  internazionale  che  sia  in
possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 39-ter e svolga per le
coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda
di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma
3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui  al  comma  2  sono
istituiti  e  disciplinati  con  legge  regionale  o  provinciale  in
attuazione dei princi'pi di cui alla presente legge. Alle  regioni  e
alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano sono delegate le
funzioni  amministrative   relative   ai   servizi   per   l'adozione
internazionale.
Art.  39-ter.  -  1.  Al  fine  di ottenere l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per  conservarla,  gli  enti
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)  essere  diretti  e  composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel  campo  dell'adozione  internazionale,  e  con  idonee
qualita' morali;
b)   avvalersi  dell'apporto  di  professionisti  in  campo  sociale,
giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che
abbiano la capacita' di sostenere i coniugi  prima,  durante  e  dopo
l'adozione;
c)  disporre  di  un'adeguata  struttura  organizzativa in almeno una
regione o in una provincia autonoma  in  Italia  e  delle  necessarie
strutture  personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono
agire;
d) non  avere  fini  di  lucro,  assicurare  una  gestione  contabile
assolutamente    trasparente,   anche   sui   costi   necessari   per
l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta
e verificabile;
e)  non  avere  e  non  operare  pregiudiziali  discriminazioni   nei
confronti  delle  persone  che aspirano all'adozione, ivi comprese le
discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f)  impegnarsi  a  partecipare ad attivita' di promozione dei diritti
dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo
sviluppo,  anche  in  collaborazione  con   le   organizzazioni   non
governative,   e   di  attuazione  del  principio  di  sussidiarieta'
dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Art.  39-quater.  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  altre
disposizioni  di  legge,  i  genitori  adottivi e coloro che hanno un
minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti
benefi'ci:
a) l'astensione dal lavoro, quale  regolata  dall'articolo  6,  primo
comma,  della  leg  ge  9  dicembre 1977, n. 903, anche se il mi nore
adottato ha superato i sei anni di eta';
b) l'assenza dal lavoro,  quale  regolata  dall'articolo  6,  secondo
comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a
che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di eta';
c)  congedo  di  durata corrispondente al periodo di permanenza nello
Stato straniero richiesto per l'adozione".
 
           Nota all'art. 3:
            - La legge 4  maggio  1983,  n.  184,  reca:  "Disciplina
          dell'adozione e dell'affidamento dei minori".