Art. 4.
1.  Nell'articolo  10,  comma  1,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
"l-bis)  il  cinquanta  per  cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi  per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle  disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184".
 
           Nota all'art. 4:
            - Il testo dell'art.  10,  comma    1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   22 dicembre   1986, n   917
          (Approvazione    del  testo    unico  delle    imposte  sui
          redditi),  cosi' come  modificato dalla  presente legge, e'
          il seguente:
            "Art.    10    (Oneri deducibili).   -   1.   Dal reddito
          complessivo  si deducono,  se non  sono deducibili    nella
          determinazione    dei  singoli  redditi  che   concorrono a
          formarlo, i  seguenti oneri  sostenuti dal contribuente:
            a) i  canoni, livelli,  censi ed altri    oneri  gravanti
          sui redditi degli  immobili  che concorrono  a  formare  il
          reddito  complessivo, compresi  i  contributi  ai  consorzi
          obbligatori  per  legge  o  in dipendenza di  provvedimenti
          della  pubblica amministrazione;  sono in ogni caso esclusi
          i contributi agricoli unificati;
            b) le spese mediche  e  quelle  di  assistenza  specifica
          necessarie  nei  casi di grave   e permanente invalidita' o
          menomazione, sostenute dai soggetti  indicati  nell'art.  3
          della  legge    5  febbraio  1992,  n  104.  Si considerano
          rimaste  a  carico   del  contribuente   anche   le   spese
          rimborsate  per  effetto    di  contributi  o di premi   di
          assicurazione da lui versati  e per i quali  non spetta  la
          detrazione    d'imposta  o che non sono deducibili  dal suo
          reddito complessivo ne'    dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo;  si  considerano,  altresi', rimaste a carico del
          contribuente  le    spese  rimborsate  per     effetto   di
          contributi   o premi che,  pur essendo  versati  da  altri,
          concorrono  a  formare il  suo reddito;
            c) gli assegni   periodici corrisposti al  coniuge,    ad
          esclusione  di quelli   destinati   al   mantenimento   dei
          figli,   in    conseguenza    di  separazione  legale    ed
          effettiva, di scioglimento  o annullamento del matrimonio o
          di    cessazione  dei suoi effetti civili,  nella misura in
          cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
            d) gli   assegni  periodici  corrisposti    in  forza  di
          testamento   o di donazione modale  e, nella misura  in cui
          risultano   da provvedimenti dell'autorita'    giudiziaria,
          gli    assegni alimentari   corrisposti  a persone indicate
          nell'art. 433 del codice civile;
            dbis) le somme restituite  al    soggetto  erogatore,  se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
            e)    i    contributi  previdenziali    ed  assistenziali
          versati   in ottemperanza a   disposizioni  di  legge.    I
          contributi  di   cui all'art.  30, comma  2, della legge  8
          marzo  1989, n.10, sono  deducibili alle condizioni  e  nei
          limiti ivi stabiliti;
            ebis)  i  contributi  versati   alle forme pensionistiche
          complementari previste  dal   D.Lgs.  21    aprile    1993,
          n.  124,   e  successive modificazioni ed integrazioni, dai
          soggetti    di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera b), del
          medesimo decreto,  per un importo non superiore al 6    per
          cento,    e comunque   a lire   5 milioni,  del reddito  di
          lavoro autonomo o d'impresa dichiarato;
            f)  le  somme  corrisposte  ai dipendenti,  chiamati   ad
          adempiere  funzioni  presso   gli  uffici   elettorali,  in
          ottemperanza   alle disposizioni   dell'art.     119    del
          decreto   del   Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957,
          n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
            g)  i contributi,  le donazioni  e le  oblazioni  erogati
          in favore delle  organizzazioni non  governative idonee  ai
          sensi    dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,
          per un importo non superiore al 2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato;
            h)    le    indennita'    per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte  per disposizioni  di legge  al  conduttore  in
          caso    di cessazione  della locazione  di immobili  urbani
          adibiti  ad usi  diversi da  quello di abitazione;
            i) le erogazioni liberali in  denaro, fino all'importo di
          2 milioni di lire,  a favore  dell'Istituto centrale    per
          il      sostentamento  del  clero  della  Chiesa  cattolica
          italiana;
            l) le  erogazioni liberali in denaro  di cui all'art. 29,
          comma 2, della legge  22 novembre 1988,  n. 516,   all'art.
          21,  comma    1,  della  legge  22 novembre 1988, n. 517, e
          all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre  1993,  n.  409,
          nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
            lbis)  il    cinquanta per   cento delle  spese sostenute
          dai genitori adottivi per l'espletamento della    procedura
          di  adozione  disciplinata dalle disposizioni contenute nel
          Capo I  del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".