Art. 5. 1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' aggiunto il seguente comma: "Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge". 2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' aggiunto il seguente comma: "Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorita' centrale straniera e dall'ente autorizzato".
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art 40 della citata legge n. 184 del 1983, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 40. - I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di eta', devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge". - Il testo dell'art. 41 della citata legge n. 184 del 1983, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 41. - Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficolta' di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perche' i provvedimenti dell'autorita' italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorita' centrale straniera e dall'ente autorizzato".