Art. 7.
1.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data  di
entrata  in  vigore  della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri  degli  affari
esteri,  dell'interno, di grazia e giustizia e della sanita', e' data
attuazione  alle  norme   della   presente   legge   riguardanti   la
costituzione  e  l'organizzazione  della  Commissione per le adozioni
internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale
e  le  relative  qualifiche.  Con  il   medesimo   regolamento   sono
disciplinate  le  procedure  per  ottenere  l'autorizzazione,  i suoi
contenuti,  la  modifica  o  la  revoca  della  medesima,  la  tenuta
dell'albo  ed  ogni  altra  modalita'  operativa  relativa  agli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983,  n.
184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
2.  Il  regolamento  di cui al comma 1 disciplina altresi' l'invio da
parte della Commissione per le  adozioni  internazionali  di  proprio
personale   in  missione  presso  le  rappresentanze  diplomatiche  e
consolari all'estero.
3.  La  Commissione   e'   costituita   nei   tre   mesi   successivi
all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   1, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa)".