Art. 8.
1.  Le  dichiarazioni di idoneita' all'adozione ed i provvedimenti di
adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data  anteriore
a  quella  di  entrata  in vigore della Convenzione, conservano piena
efficacia.
2. Le domande gia' presentate alla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  e  quelle  inoltrate  successivamente  continuano ad
essere  esaminate  e  trattate  secondo  le  disposizioni  di  natura
procedimentale  anteriori,  sino  alla  avvenuta  costituzione  della
Commissione per  le  adozioni  internazionali  e  alla  pubblicazione
dell'albo degli enti autorizzati.
3.  Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3  della  presente
legge,  hanno  efficacia  a  partire  dalla data di entrata in vigore
della Convenzione stessa.