Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  lire  13.200  milioni  annue  a  decorrere  dal 1998, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione   dello   stanziamento   iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario
1998,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,  per 11.200 milioni di
lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e,
per  2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche
sociali istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
con  esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di
lire recate dall'articolo 39-quater della legge  4  maggio  1983,  n.
184,   introdotto  dall'articolo  3  della  presente  legge,  nonche'
dall'articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 1998
                              SCALFARO
                                  D'Alema, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Turco, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto