Art. 4.
Ingredienti particolari
1. Quando nella produzione del pane sono impiegati, oltre a quelli
previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e
dall'articolo 3, altri ingredienti alimentari, la denominazione di
vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente
utilizzato e, nel caso di piu' ingredienti, di quello o di quelli
caratterizzanti.
2. Il pane con aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno
del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza
secca.
3. Il pane con aggiunta di malto deve contenere non meno del 4 per
cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti alla
sostanza secca.
4. Il pane con aggiunta di zuccheri deve contenere non meno del 2
per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al pane
di cui all'articolo 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
6. Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino,
e' designato con la sola parola strutto.
7. Il pane di cui al comma 1, venduto allo stato sfuso, deve essere
tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati.
Note all'art. 4:
- Per quanto concerne l'art. 14 della legge 4 luglio
1967, n. 580, vedi nelle note all'art. 3.
- L'art. 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580, cosi'
recita:
"Art. 21. - I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti
preparati con farine alimentari, anche se miscelate con
sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con
l'aggiunta alla denominazione ''pane'' della
specificazione del vegetale da cui proviene la farina
impiegata.
Nella produzione dei tipi di pane di cui al
precedente comma possono essere aggiunti gli ingredienti
indicati nell'art. 20".