Art. 4. Ingredienti particolari 1. Quando nella produzione del pane sono impiegati, oltre a quelli previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e dall'articolo 3, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di piu' ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti. 2. Il pane con aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza secca. 3. Il pane con aggiunta di malto deve contenere non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti alla sostanza secca. 4. Il pane con aggiunta di zuccheri deve contenere non meno del 2 per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al pane di cui all'articolo 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580. 6. Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino, e' designato con la sola parola strutto. 7. Il pane di cui al comma 1, venduto allo stato sfuso, deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati.
Note all'art. 4: - Per quanto concerne l'art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi nelle note all'art. 3. - L'art. 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580, cosi' recita: "Art. 21. - I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione ''pane'' della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata. Nella produzione dei tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'art. 20".