Art. 4.
                       Ingredienti particolari
  1. Quando nella produzione del  pane sono impiegati, oltre a quelli
previsti  dall'articolo 14  della  legge  4 luglio  1967,  n. 580,  e
dall'articolo 3,  altri ingredienti  alimentari, la  denominazione di
vendita  deve  essere   completata  dalla  menzione  dell'ingrediente
utilizzato e,  nel caso di  piu' ingredienti,  di quello o  di quelli
caratterizzanti.
  2. Il pane con aggiunta di  sostanze grasse deve contenere non meno
del  3 per  cento di  materia  grassa totale  riferito alla  sostanza
secca.
  3. Il pane con aggiunta di malto  deve contenere non meno del 4 per
cento  di zuccheri  riduttori,  espressi in  maltosio, riferiti  alla
sostanza secca.
  4. Il pane  con aggiunta di zuccheri deve contenere  non meno del 2
per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al pane
di cui all'articolo 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580.
  6. Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino,
e' designato con la sola parola strutto.
  7. Il pane di cui al comma 1, venduto allo stato sfuso, deve essere
tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati.
 
           Note all'art. 4:
            - Per quanto concerne l'art. 14   della  legge  4  luglio
          1967, n. 580, vedi nelle note all'art. 3.
            -  L'art.  21  della  legge  4 luglio 1967, n. 580, cosi'
          recita:
            "Art. 21. - I prodotti  ottenuti dalla cottura di impasti
          preparati con farine  alimentari, anche  se miscelate   con
          sfarinati   di grano, devono  essere posti  in  vendita con
          l'aggiunta   alla        denominazione    ''pane''    della
          specificazione  del  vegetale    da  cui proviene la farina
          impiegata.
            Nella   produzione dei   tipi   di   pane di    cui    al
          precedente    comma possono essere aggiunti gli ingredienti
          indicati nell'art. 20".