Art. 5.
                            U m i d i t a'
  1. Ai pani  ottenuti con sfarinati alimentari diversi  da quelli di
grano o  miscelati con  questi ultimi, nonche'  ai pani  ottenuti con
l'aggiunta  di ingredienti  di cui  all'articolo 4,  si applicano  le
percentuali  di umidita'  di  cui all'articolo  16,  primo e  secondo
comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, aumentate del 10 per cento.
  2. In  deroga a quanto  previsto dal comma  1 e' consentito  per il
pane  di  segale, indipendentemente  dalla  pezzatura,  un tenore  di
umidita' non superiore al 44 per cento.
 
           Nota all'art. 5:
            - Per  quanto concerne la legge  4 luglio 1967, n.   580,
          vedi  nelle  note all'art.  1. L'art.  16, primo e  secondo
          comma,  della suddetta legge cosi' recita:
            "Art. 16.  - Il  contenuto in  acqua del  pane a  cottura
          completa, qualunque sia  il tipo  di sfarinato    impiegato
          nella    produzione del medesimo,  con  la  sola  eccezione
          del  pane  prodotto  con  farina integrale, per il quale e'
          consentito  un aumento del 2 per cento, e'  stabilito  come
          appresso:
             pezzature sino a 70 grammi, massimo 29%;
              " da 100 a 250 grammi, massimo 31%;
              " da 300 a 500 grammi, massimo 34%;
              " da 600 a 1.000 grammi, massimo 38%;
              " oltre i 1.000 grammi, massimo 40%.
            Per  le    pezzature di peso  intermedio tra quelle sopra
          indicate il  contenuto  massimo  in  acqua  e'  quello  che
          risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite".