Art. 5. U m i d i t a' 1. Ai pani ottenuti con sfarinati alimentari diversi da quelli di grano o miscelati con questi ultimi, nonche' ai pani ottenuti con l'aggiunta di ingredienti di cui all'articolo 4, si applicano le percentuali di umidita' di cui all'articolo 16, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, aumentate del 10 per cento. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e' consentito per il pane di segale, indipendentemente dalla pezzatura, un tenore di umidita' non superiore al 44 per cento.
Nota all'art. 5: - Per quanto concerne la legge 4 luglio 1967, n. 580, vedi nelle note all'art. 1. L'art. 16, primo e secondo comma, della suddetta legge cosi' recita: "Art. 16. - Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale e' consentito un aumento del 2 per cento, e' stabilito come appresso: pezzature sino a 70 grammi, massimo 29%; " da 100 a 250 grammi, massimo 31%; " da 300 a 500 grammi, massimo 34%; " da 600 a 1.000 grammi, massimo 38%; " oltre i 1.000 grammi, massimo 40%. Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua e' quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite".