Art. 7.
                          Trasporto del pane
  1.  In deroga  a quanto  prescritto all'articolo  16, comma  8, del
decreto legislativo 27  gennaio 1992, n. 109, nelle  fasi di consegna
del pane  agli esercizi  commerciali, l'elenco degli  ingredienti dei
diversi tipi di pane viene  fornito in occasione della prima consegna
e ogni volta che ne venga variata la composizione.
 
           Nota all'art. 7:
            - Per   il titolo del decreto    legislativo  27  gennaio
          1992,    n.  109,  vedi  nelle note all'art. 1. L'art.  16,
          comma 8, del suddetto decreto legislativo cosi' recita:
            "8.  Sui prodotti  di   cui al   comma 1,   nelle    fasi
          precedenti    la  vendita  al    consumatore, devono essere
          riportate le menzioni  di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
          a),    b),  e)  ed h); tali menzioni possono figurare anche
          solo sui documenti commerciali".