Art. 7.
Trasporto del pane
1. In deroga a quanto prescritto all'articolo 16, comma 8, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nelle fasi di consegna
del pane agli esercizi commerciali, l'elenco degli ingredienti dei
diversi tipi di pane viene fornito in occasione della prima consegna
e ogni volta che ne venga variata la composizione.
Nota all'art. 7:
- Per il titolo del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, vedi nelle note all'art. 1. L'art. 16,
comma 8, del suddetto decreto legislativo cosi' recita:
"8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi
precedenti la vendita al consumatore, devono essere
riportate le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere
a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche
solo sui documenti commerciali".