Art. 2.
  1.  Al  personale  di cui all'articolo 1 e' attribuito, in aggiunta
allo  stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso
e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o
nelle  acque  territoriali  della  ex  Jugoslavia e fino alla data di
uscita  dagli  stessi,  e  comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il
trattamento  di  missione  all'estero  previsto  dal  regio decreto 3
giugno  1926,  n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione
dell'indennita'  di  missione, per tutta la durata del periodo, nella
misura  intera  per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma
1,   e  ridotta  all'ottanta  per  cento  per  il  personale  di  cui
all'articolo  1,  comma  2.  Si  applicano  in materia di trattamento
assicurativo  le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n.
301.
  2.  Il  trattamento  economico ed assicurativo previsto dal comma 1
continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a
prestare  servizio perche' in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso  in  stato  di  prigionia o quale disperso e' computato per
intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni
di anzianita'.
  3. Al personale di cui all'articolo l, in caso di decesso per causa
di  servizio  connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si
applica  l'articolo  3  della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di
invalidita',  per la medesima causa, si applicano le norme in materia
di  pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme
sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
dicembre  1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso
e  di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma
1,   nonche'   con   la   speciale  elargizione  e  con  l'indennizzo
privilegiato  aeronautico  previsti,  rispettivamente,  dalla legge 3
giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n.
1345,  convertito  dalla  legge  5 agosto 1927, n. 1835, e successive
modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
  4.  Ai  fini  del  rilascio del passaporto di servizio al personale
militare  non  si  applicano  le norme di cui all'articolo 3, secondo
comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
  5.  Il  personale  di cui all'articolo 1, comma 2, e' autorizzato a
pernottare  presso  strutture  alberghiere  da  reperire  con oneri a
carico dell'Amministrazione.
  6.  Al  personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il
codice  penale  militare  di  pace.  Foro  competente e' il tribunale
militare di Roma.