Art. 3. 1. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa e' autorizzato in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia senza limiti di spesa e da cedere in uso mezzi, nonche' gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.