Art. 2.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  10 miliardi  annue  a  decorrere dal  1999,  ferme restando  le
risorse  specificamente  assegnate  agli  atenei fino  alla  data  di
entrata in vigore  della legge 24 dicembre 1993, n.  537, si provvede
mediante corrispondente  riduzione della  proiezione per  l'anno 1999
dello  stanziamento   iscritto,  ai   fini  del   bilancio  triennale
1998-2000,  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica per  il 1998,
allo scopo utilizzando l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche', a decorrere dall'anno 2000, mediante
finalizzazione  di  apposita   quota  a  valere  sul   fondo  per  il
finanziamento  ordinario delle  universita'  di  cui all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 gennaio 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
                               ______
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il testo  dell'art.  5,  comma 1,  lettera  a),  della
          legge    24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica), e' il seguente:
            "1. A decorrere dall'esercizio  finanziario 1994 i  mezzi
          finanziari  destinati  dallo  Stato alle universita'   sono
          iscritti  in  tre  distinti  capitoli  dello     stato   di
          previsione  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica, denominati:
            a)   fondo   per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale   delle   spese   per    il  funzionamento    e  le
          attivita'  istituzionali   delle universita',  ivi comprese
          le  spese  per  il personale  docente,  ricercatore  e  non
          docente,  per  l'ordinaria  manutenzione  delle   strutture
          universitarie  e per la  ricerca scientifica,  ad eccezione
          della  quota    destinata  ai  progetti  di    ricerca   di
          interesse  nazionale  di   cui all'art.  65 del decreto del
          Presidente della  Repubblica 11 luglio   1980, n.   382,  e
          della  spesa  per  le  attivita'  previste   dalla legge 28
          giugno 1977, n.  394".