Art. 10.
                Vigilanza sull'accesso agli impianti

  1. L'E.N.A.C. vigila affinche':
    a)  sia  garantito  l'accesso agli impianti aeroportuali da parte
dei   prestatori   di   servizi   e   degli   utenti  che  effettuano
l'autoassistenza;
    b)  le  condizioni poste all'accesso siano adeguate, trasparenti,
obiettive e non discriminatorie;
    c) siano resi disponibili gli spazi necessari per l'effettuazione
dell'assistenza  a  terra anche in regime di autoassistenza e che gli
stessi spazi siano ripartiti in base a criteri adeguati, trasparenti,
obiettivi e non discriminatori;
    d)  i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate,
dei  beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo, siano pertinenti
ai  costi  di  gestione  e  sviluppo  del singolo aeroporto in cui le
attivita' si svolgono.