Art. 10.
Vigilanza sull'accesso agli impianti
1. L'E.N.A.C. vigila affinche':
a) sia garantito l'accesso agli impianti aeroportuali da parte
dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano
l'autoassistenza;
b) le condizioni poste all'accesso siano adeguate, trasparenti,
obiettive e non discriminatorie;
c) siano resi disponibili gli spazi necessari per l'effettuazione
dell'assistenza a terra anche in regime di autoassistenza e che gli
stessi spazi siano ripartiti in base a criteri adeguati, trasparenti,
obiettivi e non discriminatori;
d) i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate,
dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo, siano pertinenti
ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le
attivita' si svolgono.