Art. 11
                       Procedure di selezione

  1.  Per  l'individuazione dei prestatori delle categorie di servizi
di  assistenza a terra il cui accesso e' sottoposto a limitazioni o a
provvedimenti  di  deroga  di cui all'articolo 12, comma 1, l'ente di
gestione  indice  una gara d'appalto ai sensi del decreto legislativo
17  marzo  1995,  n.  158,  pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunita'  europee,  aperta a tutti i prestatori interessati e
che  preveda, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13,
anche  un  capitolato d'oneri o specifiche tecniche, stabiliti previa
consultazione del comitato degli utenti.
  2.  Al  riguardo  il  Ministero  dei trasporti e della navigazione,
anche   su   segnalazione  dell'E.N.A.C.,  dispone,  ove  necessario,
obblighi  di  servizio pubblico per gli aeroporti che servono regioni
periferiche  o  in  via  di  sviluppo,  informandone  la  Commissione
europea.  Il  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione, previa
approvazione   della   Commissione   europea,  ove  necessario,  puo'
estendere,   anche  su  segnalazione  dell'E.N.A.C.,  un  obbligo  di
servizio  pubblico  ad  un  aeroporto ubicato in una regione insulare
avente  un  volume  di  traffico  non  inferiore a 100.000 passeggeri
all'anno, dandone notizia nel bando di gara.
 
          Nota all'art. 11:
            -  Il  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 158, reca
          attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE  relative
          alle procedure di appalti nei settori esclusi.