Art. 11
Procedure di selezione
1. Per l'individuazione dei prestatori delle categorie di servizi
di assistenza a terra il cui accesso e' sottoposto a limitazioni o a
provvedimenti di deroga di cui all'articolo 12, comma 1, l'ente di
gestione indice una gara d'appalto ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, aperta a tutti i prestatori interessati e
che preveda, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13,
anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche, stabiliti previa
consultazione del comitato degli utenti.
2. Al riguardo il Ministero dei trasporti e della navigazione,
anche su segnalazione dell'E.N.A.C., dispone, ove necessario,
obblighi di servizio pubblico per gli aeroporti che servono regioni
periferiche o in via di sviluppo, informandone la Commissione
europea. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, previa
approvazione della Commissione europea, ove necessario, puo'
estendere, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., un obbligo di
servizio pubblico ad un aeroporto ubicato in una regione insulare
avente un volume di traffico non inferiore a 100.000 passeggeri
all'anno, dandone notizia nel bando di gara.
Nota all'art. 11:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca
attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative
alle procedure di appalti nei settori esclusi.