Art. 12.
Limitazioni all'accesso
1. L'E.N.A.C., in presenza di vincoli specifici di spazio o di
capacita' disponibile, specialmente in funzione della congestione e
del coefficiente di utilizzazione delle superfici, previa
segnalazione dell'ente di gestione che presenta un piano di
intervento per la rimozione o per la riduzione dei vincoli, autorizza
l'ente di gestione a:
a) limitare, per non oltre tre anni, l'accesso dei prestatori di
determinate categorie di servizi non elencate nell'articolo 4, comma
2, garantendo comunque le condizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e
3;
b) riservare, per non oltre due anni rinnovabili per una sola
volta, ad un solo prestatore una o piu' determinate categorie di
servizi di assistenza a terra elencati nell'articolo 4, comma 2;
c) riservare, per non oltre tre anni, l'effettuazione
dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per le categorie
di servizi non elencate nell'articolo 5, comma 2;
d) non consentire o limitare ad un solo utente, per non oltre tre
anni, l'effettuazione dell'autoassistenza per una o piu' determinate
categorie tra i servizi di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Le limitazioni di cui al comma 1, complete dei relativi piani di
intervento, sono comunicate al Ministero dei trasporti e della
navigazione almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. Il
Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla
notificazione delle limitazioni medesime alla Commissione europea
almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, per
l'approvazione e per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee.