Art. 12.
                       Limitazioni all'accesso

  1.  L'E.N.A.C.,  in  presenza  di  vincoli specifici di spazio o di
capacita'  disponibile,  specialmente in funzione della congestione e
del   coefficiente   di   utilizzazione   delle   superfici,   previa
segnalazione   dell'ente   di  gestione  che  presenta  un  piano  di
intervento per la rimozione o per la riduzione dei vincoli, autorizza
l'ente di gestione a:
    a)  limitare, per non oltre tre anni, l'accesso dei prestatori di
determinate  categorie di servizi non elencate nell'articolo 4, comma
2, garantendo comunque le condizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e
3;
    b)  riservare,  per  non  oltre due anni rinnovabili per una sola
volta,  ad  un  solo  prestatore  una o piu' determinate categorie di
servizi di assistenza a terra elencati nell'articolo 4, comma 2;
    c)   riservare,   per   non   oltre   tre  anni,  l'effettuazione
dell'autoassistenza  a  un numero limitato di utenti per le categorie
di servizi non elencate nell'articolo 5, comma 2;
    d) non consentire o limitare ad un solo utente, per non oltre tre
anni,  l'effettuazione dell'autoassistenza per una o piu' determinate
categorie tra i servizi di cui all'articolo 5, comma 2.
  2. Le limitazioni di cui al comma 1, complete dei relativi piani di
intervento,  sono  comunicate  al  Ministero  dei  trasporti  e della
navigazione  almeno  sei  mesi prima della loro entrata in vigore. Il
Ministero   dei   trasporti   e   della   navigazione  provvede  alla
notificazione  delle  limitazioni  medesime  alla Commissione europea
almeno   tre   mesi   prima   della   loro  entrata  in  vigore,  per
l'approvazione  e per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee.