Art. 13.
                Requisiti di idoneita' dei prestatori

  1.  L'E.N.A.C.  verifica  l'idoneita'  dei prestatori di servizi di
assistenza  a terra subordinata al rispetto del tipo di contratto che
regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione
e  dei  servizi aeroportuali di assistenza a terra ed al possesso dei
seguenti requisiti:
    a) capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro
di affari derivante dalle attivita' da svolgere;
    b)  risorse  strumentali  e  capacita'  organizzative  idonee  in
relazione alle categorie di servizio richieste;
    c)  attestato  comprovante  il  rispetto degli obblighi derivanti
dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;
    d)   copertura   assicurativa   adeguata   ai   rischi   connessi
all'attivita' da svolgere.