Art. 13.
Requisiti di idoneita' dei prestatori
1. L'E.N.A.C. verifica l'idoneita' dei prestatori di servizi di
assistenza a terra subordinata al rispetto del tipo di contratto che
regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione
e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ed al possesso dei
seguenti requisiti:
a) capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro
di affari derivante dalle attivita' da svolgere;
b) risorse strumentali e capacita' organizzative idonee in
relazione alle categorie di servizio richieste;
c) attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti
dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;
d) copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi
all'attivita' da svolgere.