Art. 14.
Protezione sociale
1. Nel garantire il libero accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra, nei trenta mesi successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto si deve salvaguardare il mantenimento
dei livelli di occupazione e della continuita' del rapporto di lavoro
del personale dipendente dal precedente gestore.
2. Salva restando l'ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda,
ogni trasferimento di attivita' concernente una o piu' categorie di
servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B comporta il
passaggio del personale, individuato dai soggetti interessati
d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal
precedente gestore del servizio stesso al soggetto subentrante, in
misura proporzionale alla quota di traffico o di attivita' acquisita
da quest'ultimo.