Art. 14.
                         Protezione sociale

  1.  Nel  garantire  il  libero  accesso  al  mercato dei servizi di
assistenza  a  terra, nei trenta mesi successivi alla data di entrata
in  vigore del presente decreto si deve salvaguardare il mantenimento
dei livelli di occupazione e della continuita' del rapporto di lavoro
del personale dipendente dal precedente gestore.
  2.  Salva  restando  l'ipotesi  di trasferimento di ramo d'azienda,
ogni  trasferimento  di attivita' concernente una o piu' categorie di
servizi  di assistenza a terra di cui agli allegati A e B comporta il
passaggio   del   personale,  individuato  dai  soggetti  interessati
d'intesa   con   le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori,  dal
precedente  gestore  del  servizio stesso al soggetto subentrante, in
misura  proporzionale alla quota di traffico o di attivita' acquisita
da quest'ultimo.