Art. 15.
Tutela dell'ambiente
1. In relazione all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a
terra, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei
trasporti e della navigazione, adotta le misure, anche di carattere
generale, idonee a garantire la tutela dell'ambiente in ambito
aeroportuale, nel rispetto della normativa vigente.