Art. 15.
                        Tutela dell'ambiente

  1.  In relazione all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a
terra,  il  Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei
trasporti  e  della navigazione, adotta le misure, anche di carattere
generale,  idonee  a  garantire  la  tutela  dell'ambiente  in ambito
aeroportuale, nel rispetto della normativa vigente.