Art. 16.
           Accesso dei prestatori di Paesi non comunitari

  1.    Fatti   salvi   gli   impegni   internazionali   dell'Italia,
l'applicazione   del   presente  decreto  e'  estesa,  in  regime  di
reciprocita',  ai  prestatori  di  servizi di assistenza a terra e ai
vettori  che  effettuano  l'autoassistenza  appartenenti  a Paesi non
comunitari.
  2.  In  caso di accertata mancanza delle condizioni di reciprocita'
con  un  Paese  non  comunitario, L'ENAC puo' esercitare il potere di
sospensione o esclusione del prestatore dall'esercizio dei servizi di
assistenza a terra, dandone comunicazione alla Commissione europea.