Art. 16.
Accesso dei prestatori di Paesi non comunitari
1. Fatti salvi gli impegni internazionali dell'Italia,
l'applicazione del presente decreto e' estesa, in regime di
reciprocita', ai prestatori di servizi di assistenza a terra e ai
vettori che effettuano l'autoassistenza appartenenti a Paesi non
comunitari.
2. In caso di accertata mancanza delle condizioni di reciprocita'
con un Paese non comunitario, L'ENAC puo' esercitare il potere di
sospensione o esclusione del prestatore dall'esercizio dei servizi di
assistenza a terra, dandone comunicazione alla Commissione europea.