Art. 17.
Adempimenti del Ministero dei trasporti
e della navigazione, nonche' dell'E.N.A.C.
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica, entro
il 1 luglio di ogni anno, alla Commissione europea l'elenco degli
aeroporti soggetti alla disciplina del presente decreto.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione invia alla
Commissione europea, entro il 31 dicembre 2001, una relazione
informativa sullo stato di applicazione del presente decreto ed
eventuali proposte di revisione della direttiva 96/67/CE.
3. L'E.N.A.C. vigila sul rispetto degli adempimenti derivanti dal
presente decreto ed invia ogni sei mesi al Ministero dei trasporti e
della navigazione una relazione sull'attivita' svolta e i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto.
Nota all'art. 17:
- Per la direttiva 96/67/CEE vedi nelle note alle
premesse.