Art. 17.
               Adempimenti del Ministero dei trasporti
             e della navigazione, nonche' dell'E.N.A.C.

  1.  Il  Ministero dei trasporti e della navigazione comunica, entro
il  1  luglio  di  ogni anno, alla Commissione europea l'elenco degli
aeroporti soggetti alla disciplina del presente decreto.
  2.  Il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione invia alla
Commissione  europea,  entro  il  31  dicembre  2001,  una  relazione
informativa  sullo  stato  di  applicazione  del  presente decreto ed
eventuali proposte di revisione della direttiva 96/67/CE.
  3.  L'E.N.A.C.  vigila sul rispetto degli adempimenti derivanti dal
presente  decreto ed invia ogni sei mesi al Ministero dei trasporti e
della   navigazione   una   relazione   sull'attivita'   svolta  e  i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto.
 
          Nota all'art. 17:
            -  Per  la  direttiva  96/67/CEE  vedi  nelle  note  alle
          premesse.