Art. 18.
                             Esclusione

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto dirette a disciplinare
categorie  di  servizi  di  assistenza  a  terra  che  si riferiscono
esclusivamente  ai  passeggeri  non  si  applicano agli aeroporti nei
quali,  pur  essendo  state raggiunte le soglie del traffico merci di
cui  agli  articoli  4 e 5, non sono state invece raggiunte le soglie
del traffico passeggeri parimenti previste negli articoli 4 e 5.