Art. 18.
Esclusione
1. Le disposizioni del presente decreto dirette a disciplinare
categorie di servizi di assistenza a terra che si riferiscono
esclusivamente ai passeggeri non si applicano agli aeroporti nei
quali, pur essendo state raggiunte le soglie del traffico merci di
cui agli articoli 4 e 5, non sono state invece raggiunte le soglie
del traffico passeggeri parimenti previste negli articoli 4 e 5.